LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE UMBRIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 139 del 19/05/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E DEL SIG. SALIBRA MARCELLO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA L.N.D. (INIBIZIONE FINO AL 22 MAGGIO 2006 A CARICO DEL MEDICO SOCIALE DELLA RAPPRESENTATIVA UMBRA – C.U N. 135 DEL 9 MAGGIO 2006 – 46.MA EDIZIONE DEL TORNEO DELLE REGIONI – RAGGRUPPAMENTO AREA CENTRO – CATEGORIA JUNIORES MASCHILE).
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE UMBRIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 139 del 19/05/06
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E DEL SIG. SALIBRA MARCELLO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA L.N.D. (INIBIZIONE FINO AL 22 MAGGIO 2006 A CARICO DEL MEDICO SOCIALE DELLA RAPPRESENTATIVA UMBRA - C.U N. 135 DEL 9 MAGGIO 2006 - 46.MA EDIZIONE DEL TORNEO DELLE REGIONI - RAGGRUPPAMENTO AREA CENTRO - CATEGORIA JUNIORES MASCHILE).
Esaminati gli atti ufficiali;
- letti i reclami, riuniti nel procedimento de quo, proposti dal Presidente del Comitato Regionale Umbria e dal Dott. Marcello SALIBRA, con i quali si chiede l’annullamento e la revoca della sanzione a carico di quest’ultimo per evidente errore di persona;
- considerato che i supplementi degli Assistenti, effettivamente, hanno evidenziato l’errore in cui è incorso l’Arbitro nel refertare l’allontanamento del Dott. SALIBRA (giammai avvenuto) piuttosto che quello dell’Allenatore, sig. DEVIS CREMA;
- rilevato che il supplemento inviato dall’Arbitro, dal contenuto a dir poco contraddittorio rispetto al suo primo referto, lascia trasparire l’errore di persona più volte menzionato;
. considerato anche che i supplementi dei rispettivi Assistenti sono risultati in linea con la ricostruzione dei fatti operata dai reclamanti, per quanto in uno di questi si legge dell’atteggiamento offensivo di fine gara del medico sociale (circostanza, quest’ultima, non pacificamente accertata);
P.Q.M.
DELIBERA
Revocarsi la sanzione della Inibizione irrogata dal Primo Giudice in danno del Dott. SALIBRA Marcello e restituire la tassa.
Inviare gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti disciplinari di competenza nei confronti dell’Allenatore, sig. DEVIS CREMA.
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