COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 03/04/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 01/04/2006 SOLOFRA – SAN PAOLO BARI

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 03/04/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 01/04/2006 SOLOFRA - SAN PAOLO BARI Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di contestuale e tempestivo preannuncio dalla Società San Paolo Bari e con il quale si invoca la sussistenza di una causa di forza maggiore in relazione alla mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa; - rilevato che la reclamante non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della dedotta causa di forza maggiore e che pertanto il reclamo deve essere respinto; P.Q.M delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di comminare alla società San Paolo Bari la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E.1500 quale seconda rinuncia; 3) di addebitare sul conto della società San Paolo Bari la tassa di reclamo.
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