LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 288 DEL 21 marzo 2006 SERIE B TIM Gara Soc. LECCE – Soc. PARMA Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 288 DEL 21 marzo 2006
SERIE B TIM
Gara Soc. LECCE – Soc. PARMA
Il Giudice Sportivo,
letto il rapporto dell’Arbitro e del collaboratore dell’Ufficio Indagini;
rilevato che:
la gara veniva sospesa in due occasioni, dal 24° al 29° del primo tempo e dal 15° al 17°
del secondo tempo, a causa di ripetuti lanci di fumogeni e bengala sul terreno di giuoco,
accompagnati dall’esplosione di alcuni petardi (uno dei quali di notevole fragore), ad
opera di sostenitori del Lecce collocati in una delle curve;
altri petardi venivano esplosi, sempre ad opera dei tifosi del Lecce, sugli spalti, nel
recinto e sul terreno di giuoco in ulteriori occasioni nel corso della gara;
analogamente, gli stessi sostenitori lanciavano altri bengala e fumogeni nel recinto di
giuoco durante la gara;
una bottiglietta in plastica piena d’acqua veniva lanciata nel recinto di giuoco, al 17° del
secondo tempo;
osservato che:
i lanci di fumogeni e bengala, che hanno determinato la duplice interruzione
dell’incontro, costituiscono senza dubbio violazione della norma contenuta nell’art. 11
comma 1 CGS sotto un duplice profilo:
a) il grave pericolo per l’incolumità delle persone presenti sul terreno di giuoco,
considerata l’intensità dei lanci medesimi;
b) la concreta negativa interferenza sul regolare svolgimento della gara, che ha subito
due sospensioni per la significativa durata complessiva di sette minuti.
A connotare ulteriormente in senso negativo la gravità del fatto va richiamata la recidiva
specifica reiterata dei sostenitori del Lecce, la cui condotta consistita in lanci di bengala,
fumogeni ed altri oggetti nel recinto e sul terreno di giuoco ha già determinato
l’applicazione di sanzioni a carico della società, a titolo di responsabilità oggettiva, in
ben quindici occasioni nel corso della presente stagione sportiva.
Sanzione adeguata per tali condotte violente, da qualificare come particolarmente gravi
per le ragioni sopra esposte, è la squalifica del campo per una giornata di gara, in
applicazione di quanto tassativamente stabilito dall’art. 11 comma 3 CGS.
Quanto agli altri comportamenti antisportivi, realizzati dai sostenitori del Lecce e
descritti in precedenza, sanzione adeguata è l’ammenda di € 10.000,00.
Va valutata come circostanza attenuante l’iniziativa assunta dalla Società, in occasione
della seconda sospensione della gara, con la diffusione a mezzo altoparlante di un invito
ai tifosi a desistere da tali condotte indisciplinate.
Per effetto di tale circostanza attenuante la sanzione pecuniaria va ridotta nella misura di
€ 5.000,00
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Lecce, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica
del campo per una giornata effettiva di gara con l’ammenda di € 5.000,00.
Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i
provvedimenti di sua competenza.