LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 288 DEL 21 marzo 2006 SERIE B TIM Gara Soc. REGGINA – Soc. EMPOLI Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 288 DEL 21 marzo 2006
SERIE B TIM
Gara Soc. REGGINA – Soc. EMPOLI
Il Giudice Sportivo,
visti il rapporto dell’Arbitro, di un Assistente e del collaboratore dell’Ufficio Indagini;
rilevato che:
i sostenitori della Reggina accendevano, all’ingresso delle squadre in campo, un
elevatissimo numero di fumogeni sugli spalti, sì da provocare un ritardo di tre minuti
nell’inizio della gara a causa delle ridotte condizioni di visibilità che si erano
determinate;
gli stessi sostenitori lanciavano, al 18° e 20° del primo tempo, due fumogeni nell’area di
rigore avversaria, così provocando in entrambe le occasioni una breve interruzione
dell’incontro per la rimozione dell’oggetto lanciato;
gli stessi sostenitori scagliavano, al 39° del secondo tempo, una bottiglietta in plastica
piena d’acqua che sfiorava uno degli assistenti;
osservato che:
il lancio dei due fumogeni nell’area di rigore avversaria ha costituito violazione dell’art.
11 comma 1 CGS poiché ha creato una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità
dei tesserati presenti in quella zona del campo. Tale condotta ha inoltre determinato
negativa interferenza sul regolare svolgimento dell’incontro, che ha dovuto essere,
seppur brevemente, interrotto due volte nell’arco di pochi minuti.
La condotta dei tifosi della Reggina è contrassegnata in senso negativo da un ulteriore
elemento di gravità costituito dalla recidiva specifica reiterata: già in dieci occasioni nel
corso della presente stagione sportiva la Soc. Reggina è stata punita a titolo di
responsabilità oggettiva per lanci di fumogeni ed oggetti vari nel recinto e sul terreno di
giuoco.
Sanzione adeguata risulta conclusivamente, vista la disposizione dell’art. 11 comma 3
CGS, l’ammenda di € 35.000,00 con diffida, per tutte le condotte sopra descritte.
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Reggina l’ammenda di € 35.000,00 con diffida.