LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 28 marzo 2006 SERIE B TIM Gara Soc. CAGLIARI – Soc. REGGINA Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 28 marzo 2006 SERIE B TIM Gara Soc. CAGLIARI – Soc. REGGINA Il Giudice Sportivo, rilevato dalla relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini e relativo supplemento richiesto da questo Giudice che: dopo il fischio finale, nell’accedere al sottopassaggio verso gli spogliatoi il calciatore Giacomo Tedesco (Soc. Reggina) rivolgeva una frase gravemente offensiva al calciatore Nelson Abeijon (Soc. Cagliari) in quanto riferita alla malattia della figlia (“cerca di andartene che c’hai pure una figlia malata”). In reazione Abeijon sui scagliava contro l’avversario, venendo peraltro trattenuto da altri calciatori. Un compagno di squadra, Antonio Langella, avvicinatosi a lui e conosciuto il motivo di tale reazione, si lanciava a sua volta contro Tedesco, e tra i due calciatori si verificava uno scambio di calci e pugni in rapida successione, prima che i due venissero separati. Peraltro Langella, divincolatosi dal controllo, tentava nuovamente di raggiungere Tedesco venendo prontamente bloccato prima di conseguire il suo scopo. La situazione di tensione all’interno del tunnel si andava successivamente stemperando, anche grazie al fattivo intervento di altri calciatori, dirigenti e del Presidente della Reggina, che chiedeva scusa ad Abeijon per il comportamento di Tedesco. Rilevato dalle immagini televisive, tempestivamente segnalate dal Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in ordine alla condotta nelle citate circostanze dei menzionati Tedesco, Langella, Abeijon che: nel contesto di una fortissima tensione nel tunnel verso gli spogliatoi Langella inseguiva Tedesco, che si stava allontanando verso l’uscita del sottopassaggio per raggiungere il terreno di giuoco, e sollevava un braccio nel tentativo, non riuscito, di colpire il calciatore della Reggina. Subito dopo, si vedeva Abeijon guadagnare a sua volta l’uscita del tunnel con lo scopo evidente di raggiungere anch’egli Tedesco: tentativo frustrato dall’intervento di alcune persone che bloccavano il calciatore del Cagliari lontano dall’avversario. Osserva: in via preliminare deve dichiararsi l’ammissibilità della prova televisiva, dal momento che essa documenta nel caso di specie tentativi di colpire un avversario da parte di due tesserati – Langella ed Abeijon – all’interno del recinto di giuoco (art. 31 comma a5) CGS). Tali condotte non sono state viste dall’Arbitro, la cui posizione non è determinabile dalle immagini al momento dei fatti, e quindi sono suscettibili di valutazione disciplinare sulla scorta della prova televisiva. Del pari deve considerarsi prova pienamente utilizzabile in questa sede, ai sensi dell’art. 31 comma a1), ult. parte CGS, la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini e del relativo supplemento richiesto da questo Giudice. Per contro non possono trovare ingresso nel giudizio avanti il Giudice Sportivo le dichiarazioni rese da alcuni tesserati nell’immediatezza dei fatti, verbalizzate dai collaboratori dell’Ufficio Indagini. Al riguardo, infatti, chiaro è il disposto dell’art. 24, comma 2 CGS che limita il materiale probatorio valutabile dal Giudice Sportivo alle sole risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 31 CGS, con esclusione pertanto di dichiarazioni provenienti da altre fonti: interpretazione di recente confermata dalla Commissione Disciplinare di questa Lega Nazionale Professionisti (C.U. n. 260 del 23 febbraio 2006; ricorso Soc. Internazionale avverso squalifica del calciatore Adriano). Quanto al merito della complessa vicenda, la relazione dell’Ufficio Indagini e le immagini televisive si integrano fornendo un resoconto preciso e pienamente attendibile di tutto l’accaduto. In particolare, le immagini riscontrano il dettagliato racconto dei collaboratori dell’Ufficio Indagini i quali, avendo assistito direttamente allo svolgimento di tutta la vicenda all’interno del tunnel, sono riusciti a cogliere circostanze non “catturate” dalle immagini (e relativo sonoro) come la frase rivolta da Tedesco ad Abeijon e lo scambio reciproco di calci e pugni tra Tedesco e Langella. Sulla scorta del materiale probatorio così definito, evidente è la grave responsabilità del calciatore Tedesco, che con il suo inqualificabile e gratuito apprezzamento rivolto ad Abeijon relativamente alle condizioni di salute della figlia, ha provocato l’istintiva ed umanamente comprensibile reazione del calciatore del Cagliari, con gli ulteriori seguiti dettagliatamente sopra riportati. La condotta di Tedesco si caratterizza, quindi, per un duplice profilo di speciale riprovevolezza: il contenuto della frase rivolta al suo avversario; la responsabilità per aver in tal modo cagionato uno stato di grave tensione emotiva tradottasi in molteplici atteggiamenti aggressivi fra tesserati. A ciò si aggiunga che – sulla scorta della dettagliata relazione dell’Ufficio Indagini e dell’altrettanto univoco supplemento di rapporto – il Tedesco ha scambiato calci e pugni in rapida successione con un avversario. Sanzione adeguata alla gravità della condotta del tesserato, complessivamente considerata, risulta la squalifica per quattro giornate effettive di gara. Infatti l’inqualificabile frase offensiva indirizzata ad Abeijon merita tre giornate di squalifica: misura certo non usuale per scorrettezze verbali nei confronti di un avversario, ma giustificata nel caso di specie dalla gravità dell’offesa, dalla sua assoluta gratuità rispetto all’evento agonistico (ormai terminato, e per di più con la vittoria della squadra di Tedesco); dalla sua idoneità – dimostrata dai fatti – di scatenare reazioni con conseguente pesante turbativa dell’ordine nel recinto di giuoco. Il successivo scambio di colpi con Langella meriterebbe due giornate di squalifica, avendo chiarito il supplemento di rapporto dell’Ufficio Indagini che a tale scambio anche Tedesco partecipò attivamente. Peraltro si deve tener conto che l’iniziativa aggressiva partì da Langella, e tale circostanza deve tradursi in una riduzione dell’entità della pena a carico del Tedesco, che è giusto fissare per tale episodio in una giornata di squalifica. Conclusivamente allora, misura equa di sanzione a carico del Tedesco è – come detto – la squalifica per quattro giornate effettive di gara. Quanto alla condotta di Langella – scambio di calci e pugni con Tedesco su iniziativa di Langella e successivo ulteriore tentativo di aggressione verso l’avversario – sanzione adeguata sarebbe la qualifica per tre giornate di gara. Peraltro la grave provocazione costituita dalle parole indirizzate da Tedesco ad Abeijon rappresenta una circostanze attenuante, poiché il comportamento aggressivo di Langella scaturì senza ombra di dubbio dalla reazione emotiva ed istintiva conseguente all’offesa subita dal proprio compagno di squadra. Conclusivamente, la sanzione in concreto adeguata a carico di Langella consiste nella squalifica per due giornate effettive di gara. Quanto ad Abeijon, il comportamento descritto nella relazione dell’Ufficio Indagini e documentato dalle immagini televisive, tradottosi nel duplice tentativo di raggiungere Tedesco con finalità aggressive, senza peraltro che tale intento si realizzasse, costituisce condotta disciplinarmente punibile. Considerato che Abeijon, in entrambe le occasioni, fu trattenuto prontamente da compagni e altre persone non riuscendo quindi ad avvicinarsi all’avversario, tale condotta deve giuridicamente definirsi come meramente “preparatoria” rispetto al concreto compimento di atti violenti: sanzione adeguate sarebbe, quindi, la squalifica per una giornata di gara. Peraltro l’estrema gravità della provocazione subita per opera di Tedesco deve essere valutata come circostanza attenuante, in aderenza ad un principio di equità riconosciuto anche dalle leggi dello Stato (attenuazione di pena per il reato commesso in stato d’ira, in reazione ad un fatto ingiusto altrui). La considerazione delle concrete circostanze del fatto – ed in particolare la speciale gravità dell’offesa subita – rende sanzione equa un’ammenda a carico del calciatore nella misura di € 3000,00. P.Q.M. Delibera di infliggere: la squalifica di quattro giornate effettive di gara al calciatore Giacomo Tedesco (Soc. Reggina); la squalifica di due giornate effettive di gara al calciatore Antonio Langella (Soc. Cagliari); l’ammenda di € 3.000,00 al calciatore Nelson Abeijon (Soc. Cagliari).
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