LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 304 DEL 4 aprile 2006 SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MESSINA Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 304 DEL 4 aprile 2006 SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MESSINA Il Giudice Sportivo, rilevato dai rapporti dell’Arbitro, del Quarto Ufficiale e dei collaboratori dell’Ufficio Indagini che: durante il secondo tempo sostenitori dell’Internazionale esponevano nell’anello di una curva due striscioni – “Noccioline e banane, la paga per l’infame” e “Zoro come Vieri. Gli infami non hanno colore” – rispettivamente per una decina ed una ventina di minuti. I medesimi sostenitori, ripetutamente intonavano, nell’arco di tutta la gara, cori offensivi nei confronti del calciatore avversario Zoro, pur non caratterizzati da significato di discriminazione razziale. Peraltro, a tali condotte si contrapponeva la reazione di altri sostenitori dell’Internazionale, i quali rivolgevano al calciatore avversario applausi di sostegno e indirizzavano fischi e espressioni di dissenso verso quei tifosi responsabili delle condotte razziste e offensive; osservato che: il primo degli striscioni sopra citati esprime un chiaro significato di discriminazione razziale nei confronti di Zoro. Infatti se l’espressione “infame” è chiaramente riferita alla denuncia fatta da Zoro a precedenti comportamenti razzisti subiti da tifosi dell’Internazionale in occasione della gara di andata, la prima parte dello striscione, univocamente contiene un insulto di tipo razzista. Palese è il riferimento e l’accostamento, gravemente offensivo e razzista, del calciatore, per il colore della sua pelle, ad animali dell’Africa. Tale significato razzista è ulteriormente confermato ed evidenziato proprio dalla contemporanea esibizione del secondo striscione nel quale, invece, la qualifica di “infame” (parola, tra l’altro comunemente usata in modo spregiativo per indicare le persone che denunciano fatti illeciti ai loro danni), viene attribuita anche ad altro calciatore, con la sottolineatura che essa non conosce diversità per il colore della pelle. L’esposizione del primo striscione si connota per specifici elementi di gravità. In primo luogo, il contenuto stesso dello striscione; in secondo luogo, la reiterazione di condotte razziste nei confronti di uno stesso calciatore, dovendosi qui richiamare quanto già avvenuto in occasione della gara di andata, e denunciato da Zoro con gesti anche clamorosi. In terzo luogo, l’accompagnamento di tale striscione con ripetuti cori offensivi rivolti a Zoro: cori che denotano una forma di antisportività, la quale sottolinea in maniera negativa l’inqualificabile atteggiamento razzista e ostile in danno di questo calciatore. Quanto alla determinazione della sanzione, la condotta sopra descritta di quei tifosi dell’Internazionale determina, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 5, CGS la responsabilità oggettiva della Società. La gravità del fatto, ulteriormente rimarcata dalla recidiva dei tifosi dell’Internazionale (CU n. 129 del 27/10/2005), troverebbe la sua sanzione nell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, alla luce del disposto dell’art. 10 comma 5 ultima parte CGS, in conformità agli orientamenti della Giustizia Sportiva (C.U. n. 281 del 14/3/06 e C.U. della C.D. n. 285 del 17/3/06). Peraltro gli atti ufficiali documentano – come ricordato in precedenza – la positiva reazione della maggior parte dei tifosi dell’Internazionale, i quali hanno palesemente dimostrato nel corso della gara la loro dissociazione rispetto ai comportamenti razzisti di quel gruppo di tifosi collocati in quel settore della curva. A ciò si aggiunga che la Società medesima ha manifestato più volte il suo impegno contro tali comportamenti e si è resa protagonista di encomiabili iniziative contro ogni forma di razzismo. I comportamenti positivi ora citati, dei tifosi e della Società, meritano adeguato apprezzamento e rientrano senza dubbio nelle cause di attenuazione della responsabilità oggettiva, espressamente previste dall’art. 10 comma 2 ultima parte CGS. Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti appare sanzione adeguata, conclusivamente, a carico della Soc. Internazionale l’ammenda di € 25.000,00 con diffida: quest’ultima indicativa della prospettiva che un’eventuale futura reiterazione di atti razzisti comporterebbe l’irrogazione di una pena più severa, anche per specie di sanzione. P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Internazionale l’ammenda di € 25.000,00 con diffida.
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