LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DELL’11 aprile 2006 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. PALERMO – Soc. POTENZA Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DELL’11 aprile 2006 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. PALERMO - Soc. POTENZA Il Giudice Sportivo, rilevato - dal Comunicato Ufficiale n. 159 del 7 aprile 2006 - che la Soc. Potenza ha rinunciato alla disputa della gara in oggetto; considerato il disposto dell’art. 12, commi 1 e 3, C.G.S., che sancisce con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica ogni condotta in violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti; P.Q.M. delibera infliggere alla Soc. Potenza: - la punizione sportiva della perdita della gara Palermo-Potenza con il punteggio 3-0; - la penalizzazione di un punto in classifica.
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