LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 2 maggio 2006 SERIE A TIM Gara Soc. REGGINA – Soc. MESSINA Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 2 maggio 2006 SERIE A TIM Gara Soc. REGGINA – Soc. MESSINA Il Giudice Sportivo, esaminati i rapporti dell’Arbitro, del Quarto Ufficiale e dei collaboratori dell’Ufficio Indagini; ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 lettera b2); rilevato che: al termine della gara alcune centinaia di tifosi della Reggina invadevano il campo per festeggiare la vittoria e la permanenza in Serie A della squadra. In tale contesto un sostenitore, raggiunto di corsa il portiere avversario, Marco Storari, il quale stava avvicinandosi al tunnel verso gli spogliatoi, lo colpiva alle spalle con un pugno (o una manata) sulla nuca. Il calciatore cadeva a terra, e doveva poi essere trasportato in barella negli spogliatoi. Il certficato, rilasciato dal medico sociale del Messina, attesta la sussistenza di un “trauma contusivo in regione occipitale”con cervicalgia e sindrome vertiginosa. Le immagini segnalate dal Procuratore Federale non documentano il compimento dell’atto violento, ma confermano sia la confusione in campo dovuta alla presenza dei tifosi della Reggina sia il trasporto in barella di Storari verso lo spogliatoio. Osserva: l’episodio integra, senza alcun dubbio, la fattispecie prevista dall’art.11 comma 1 CGS, essendo stato commesso da un sostenitore della Reggina un atto violento con danno grave all’incolumità fisica di un calciatore. Si veda, in particolare, quanto riferito nella relazione dell’Ufficio Indagini circa la diretta percezione del fatto da parte dell’osservatore arbitrale presente in loco, nonché quanto dichiarato dallo stesso calciatore colpito nella deposizione resa nell’immediatezza. Il fatto si connota per specifici profili che lo qualificano come particolarmente grave. In primo luogo, l’oggettività della condotta e delle conseguenze lesive sofferte da Storari, documentate nella già ricordata attestazione medica. In secondo luogo, le modalità del gesto violento, realizzato alle spalle del calciatore, che non era quindi in grado di opporre alcuna preventiva difesa. In terzo luogo, il contesto nel quale tale violenza è stata realizzata: un’invasione pacifica del campo, motivata dall’intento di festeggiare la vittoria: una situazione nella quale, quindi, l’atto violento risulta del tutto gratuito ed inaspettato. Da ultimo, i precedenti disciplinari della Soc. Reggina: in proposito, particolarmente significative sono cinque precedenti sanzioni per indebita presenza di tifosi sul terreno di giuoco a fine gara e, da ultimo una severa ammenda con diffida per comportamenti dei tifosi che avevano provocato una duplice interruzione nel corso di una gara. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si impone l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 11 comma 3 seconda parte CGS, che prevede, in casi particolarmente gravi, la squalifica del campo. L’ammenda irrogabile, ai sensi della stessa norma, va esclusa in considerazione delle concrete e documentate iniziative della Società per prevenire il compimento di condotte indisciplinate da parte dei sostenitori. Appare in conclusione pena congrua la squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara. Va imposta un’ammenda di € 5.000,00 a carico della Soc. Reggina per il lancio di alcune bottigliette in plastica contenenti acqua sul terreno di giuoco, durante lo svolgimento della gara, e per la condotta di un componente, non identificato, dello staff societario il quale, al 5° del secondo tempo, esultava per la realizzazione di una rete con gesti provocatori rivolti ai tifosi avversari. P.Q.M. Delibera di infliggere alla Soc. Reggina a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 5.000,00. Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di sua competenza.
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