LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 2 maggio 2006 SERIE A TIM Gara Soc. REGGINA – Soc. MESSINA Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 2 maggio 2006
SERIE A TIM
Gara Soc. REGGINA – Soc. MESSINA
Il Giudice Sportivo,
esaminati i rapporti dell’Arbitro, del Quarto Ufficiale e dei collaboratori dell’Ufficio
Indagini;
ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 lettera b2);
rilevato che:
al termine della gara alcune centinaia di tifosi della Reggina invadevano il campo per
festeggiare la vittoria e la permanenza in Serie A della squadra. In tale contesto un
sostenitore, raggiunto di corsa il portiere avversario, Marco Storari, il quale stava
avvicinandosi al tunnel verso gli spogliatoi, lo colpiva alle spalle con un pugno (o una
manata) sulla nuca. Il calciatore cadeva a terra, e doveva poi essere trasportato in barella
negli spogliatoi. Il certficato, rilasciato dal medico sociale del Messina, attesta la
sussistenza di un “trauma contusivo in regione occipitale”con cervicalgia e sindrome
vertiginosa.
Le immagini segnalate dal Procuratore Federale non documentano il compimento
dell’atto violento, ma confermano sia la confusione in campo dovuta alla presenza dei
tifosi della Reggina sia il trasporto in barella di Storari verso lo spogliatoio.
Osserva:
l’episodio integra, senza alcun dubbio, la fattispecie prevista dall’art.11 comma 1 CGS,
essendo stato commesso da un sostenitore della Reggina un atto violento con danno
grave all’incolumità fisica di un calciatore. Si veda, in particolare, quanto riferito nella
relazione dell’Ufficio Indagini circa la diretta percezione del fatto da parte
dell’osservatore arbitrale presente in loco, nonché quanto dichiarato dallo stesso
calciatore colpito nella deposizione resa nell’immediatezza.
Il fatto si connota per specifici profili che lo qualificano come particolarmente grave.
In primo luogo, l’oggettività della condotta e delle conseguenze lesive sofferte da Storari,
documentate nella già ricordata attestazione medica. In secondo luogo, le modalità del
gesto violento, realizzato alle spalle del calciatore, che non era quindi in grado di opporre
alcuna preventiva difesa. In terzo luogo, il contesto nel quale tale violenza è stata
realizzata: un’invasione pacifica del campo, motivata dall’intento di festeggiare la
vittoria: una situazione nella quale, quindi, l’atto violento risulta del tutto gratuito ed
inaspettato. Da ultimo, i precedenti disciplinari della Soc. Reggina: in proposito,
particolarmente significative sono cinque precedenti sanzioni per indebita presenza di
tifosi sul terreno di giuoco a fine gara e, da ultimo una severa ammenda con diffida per
comportamenti dei tifosi che avevano provocato una duplice interruzione nel corso di
una gara.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si impone l’applicazione della sanzione
prevista dall’art. 11 comma 3 seconda parte CGS, che prevede, in casi particolarmente
gravi, la squalifica del campo. L’ammenda irrogabile, ai sensi della stessa norma, va
esclusa in considerazione delle concrete e documentate iniziative della Società per
prevenire il compimento di condotte indisciplinate da parte dei sostenitori.
Appare in conclusione pena congrua la squalifica del campo di giuoco per una giornata
di gara.
Va imposta un’ammenda di € 5.000,00 a carico della Soc. Reggina per il lancio di alcune
bottigliette in plastica contenenti acqua sul terreno di giuoco, durante lo svolgimento
della gara, e per la condotta di un componente, non identificato, dello staff societario il
quale, al 5° del secondo tempo, esultava per la realizzazione di una rete con gesti
provocatori rivolti ai tifosi avversari.
P.Q.M.
Delibera di infliggere alla Soc. Reggina a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica
del campo per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 5.000,00.
Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i
provvedimenti di sua competenza.