LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 2 maggio 2006 SERIE A TIM Soc. TREVISO: Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 2 maggio 2006 SERIE A TIM Soc. TREVISO: Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che: un gruppo di sostenitori della Soc. Treviso intonava, al 35° del primo tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un proprio calciatore; altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi rivolti al medesimo calciatore, la propria dissociazione da tale condotta razzista; P.Q.M. Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. Treviso.
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