LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 339 DEL 9 maggio 2006 SERIE A TIM Gara Soc. MESSINA – Soc. EMPOLI Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 339 DEL 9 maggio 2006
SERIE A TIM
Gara Soc. MESSINA – Soc. EMPOLI
Il Giudice Sportivo,
visti i rapporti dell’Arbitro, del Quarto Ufficiale e dei collaboratori dell’Ufficio Indagini;
esaminata la documentazione televisiva segnalata dal Procuratore Federale ex art. 31
comma b2);
rilevato dagli atti ufficiali che:
al 42° del primo tempo sostenitori del Messina lanciavano sul terreno di giuoco sei
bengala e due fumogeni accesi: l’Arbitro era costretto ad interrompere la gara per circa
un minuto. A distanza di tre minuti gli stessi tifosi lanciavano alcune bottigliette in
plastica contenenti acqua sul terreno. Un lancio ancora più fitto di bottigliette in plastica
e due bengala accesi veniva effettuato, dagli stessi sostenitori, nel momento del rientro
delle squadre negli spogliatoi al termine del primo tempo.
La condotta violenta dei tifosi del Messina si rinnovava con intensità ancora maggiore
nel corso della ripresa. Infatti venivano effettuati lanci di bottigliette in plastica
contenenti acqua, lattine, pomodori ed agrumi, al 7°, al 26°, al 32° e al 34°. In tale ultima
circostanza l’Arbitro era costretto ad interrompere nuovamente il giuoco per circa due
minuti, ed a chiedere che attraverso l’altoparlante il pubblico fosse diffidato dal reiterare
simili comportamenti con l’avvertimento che, in caso contrario, la gara sarebbe stata
definitivamente sospesa. Nonostante ciò, al 44°, i tifosi del Messina lanciavano sul
terreno di giuoco bottigliette in plastica contenenti acqua, dimostrando in tal modo di non
voler ottemperare alle prescrizioni impartire per ragioni di ordine pubblico.
Conseguentemente l’Arbitro sospendeva definitivamente la partita facendo rientrare le
squadre negli spogliatoi.
Le immagini confermano quanto attestato negli atti ufficiali in ordine al lancio di oggetti
sul terreno di giuoco.
Osserva:
sussiste, senza alcun dubbio, la fattispecie prevista dall’art. 12 comma 1) CGS: il ripetuto
lancio di oggetti sul terreno da parte di tifosi del Messina ha costretto l’Arbitro ad
interrompere anticipatamente la gara. Và sottolineato che del tutto congrua è stata la
decisione dell’Arbitro rispetto alla situazione venutasi a creare, soprattutto considerando
che i tifosi del Messina hanno continuato il lancio di oggetti pur dopo due interruzioni
decise dal Direttore di gara e dopo la diffusione dell’annuncio che diffidava dal
proseguire in tale condotta, pena la definitiva interruzione del giuoco.
Va quindi applicata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
a sfavore del Messina, che stava perdendo col punteggio di 1-2 al momento
dell’interruzione dell’incontro.
I ripetuti lanci di oggetti ad opera dei tifosi del Messina vanno senz’altro definiti come
atti violenti, che hanno provocato una condizione di concreto pericolo per l’incolumità di
tutte le persone presenti sul terreno di giuoco.
Si rifletta, in particolare, sul lancio di fumogeni accesi, di lattine ed agrumi, che già
avevano costretto il direttore di gara a due interruzioni del giuoco, proprio perchè erano
venute meno le condizioni di sicurezza previste dal regolamento.
Tale condotta violenta dei tifosi del Messina si caratterizza per un duplice specifico
profilo di gravità: la frequente reiterazione dei lanci e la totale indifferenza rispetto alla
diffida appositamente fatta diffondere dall’Arbitro, a mezzo altoparlante, al 34° del
secondo tempo.
E’ facile individuare le motivazioni del comportamento tenuto dai tifosi del Messina
nell’intento di protestare in forma violenta contro la dirigenza della società, ritenuta
responsabile del negativo andamento della stagione sportiva, segnata dalla retrocessione
della squadra. Tale considerazione peraltro non può valere ad escludere la responsabilità
oggettiva della Società per il comportamento dei propri sostenitori: si tratta di una
costante e consolidata applicazione dei principi fondamentali del Codice di Giustizia
Sportiva adottati in numerosissime occasioni dagli organi disciplinari.
Va piuttosto considerata, come circostanza attenuante della responsabilità oggettiva, la
comprovata adozione da parte della società di concrete iniziative volte a prevenire
comportamenti violenti dei propri sostenitori; la stessa diffusione del messaggio
antiviolenza, al 34° del secondo tempo, dimostra la positiva attitudine della Società nel
contrastare le gravi intemperanze dei propri sostenitori.
Conclusivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 comma 1 e 11 commi 1
e 3 CGS, risulta sanzione adeguata, valutata altresì la recidiva della Soc. Messina, la
squalifica del campo per una giornata, oltre alla punizione sportiva della perdita della
gara Messina-Empoli.
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Messina:
- la punizione sportiva della perdita della gara Messina-Empoli con il punteggio di
0-3;
- la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara.
Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di sua
competenza.