LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 336 DEL 4 maggio 2006 TIM CUP Gara del 3 maggio 2006 – Finale andata Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 336 DEL 4 maggio 2006 TIM CUP Gara del 3 maggio 2006 - Finale andata Il Giudice Sportivo, ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3) CGS, del Procuratore Federale in ordine alla condotta del calciatore Cordoba Ivan Ramiro (Soc. Internazionale) in danno del calciatore Cufre’ Leandro Damian (Soc. Roma), al 40° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini documentano che, al 40° del primo tempo, molti calciatori delle due squadre si fronteggiavano nell’area di rigore della Roma in attesa che venisse battuto un calcio d’angolo. In particolare, Cufre e Cordoba erano vicini ad un palo della porta; Cordoba spingeva, da dietro, Cufre e quest’ultimo replicava allargando le braccia a gomito. Il fatto non provocava concrete conseguenze ed i due calciatori si spostavano verso la zona centrale dell’area, sempre marcandosi a vicenda. Dopo che il pallone era stato calciato dal corner, Cufre per primo colpiva con la mano destra Cordoba al capo. Il calciatore dell’Internazionale, immediatamente dopo, reagiva colpendo a sua volta con il braccio destro, piegato a gomito, l’avversario al capo. Cufre cadeva a terra. L’episodio si verificava con il pallone ancora in traiettoria alta, in un momento nel quale esso aveva comunque già oltrepassato la zona nella quale si trovavano i due calciatori. L’Arbitro non poteva rilevare quanto accaduto perché seguiva la traiettoria del pallone e, quindi, il suo sguardo era rivolto verso un punto diverso dell’area rispetto a quello in cui si era verificato lo scambio di colpi tra Cufre e Cordoba. L’attenzione dell’Arbitro era richiamata da alcuni calciatori della Roma, i quali successivamente correvano verso l’Assistente n. 2, evidentemente per protestare per il colpo subito dal loro compagno di squadra. Anche l’Arbitro raggiungeva il suo collaboratore; tra i due avveniva un breve dialogo. L’Arbitro poi si portava nel punto ove era caduto Cufre, nel frattempo assistito dallo staff medico della squadra. L’Arbitro faceva riprendere il giuoco, senza adottare provvedimenti disciplinari. Cufre riprendeva regolarmente la sua partecipazione alla gara. Il fatto segnalato dal Procuratore Federale non è stato visto dall’Arbitro il quale di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo. Tale circostanza risulta chiaramente – come già ricordato in precedenza – dalle immagini televisive che dimostrano l’oggettiva impossibilità per il Direttore di gara, impegnato a seguire lo svolgimento dell’azione, di notare quanto avveniva tra Cordoba e Cufre. La condotta di Cordoba deve essere definita come violenta. Si è trattato infatti di un colpo inferto con avambraccio-mano destra alla nuca di Cufre. Un atto quindi oggettivamente idoneo a provocare conseguenze lesive in danno di un avversario. Evidente è anche, l’intenzionalità del gesto, compiuto in reazione ad un colpo subito da Cordoba immediatamente prima, ed in un frangente nel quale – pur essendo l’azione in svolgimento – né Cordoba né Cufre potevano entrare in possesso del pallone, che li aveva già scavalcati. In altri termini, un’azione nella quale nessuno dei due calciatori poteva essere, al momento, protagonista attivo, cosicché le loro reciproche scorrettezze erano estranee al contesto di giuoco. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva, essendosi trattato di atto violento non rilevato dall’Arbitro. Quanto all’entità della sanzione, l’art. 14 comma 2 bis lett b) punisce la condotta violenta con la pena-base di tre giornate di squalifica. Nel caso di specie, peraltro, sussiste un’evidente provocazione da parte di Cufre, il quale per primo colpisce l’avversario alla testa (senza dimenticare che anche nella fase immediatamente precedente di scontro fra i due calciatori era stato Cufre ad aver adottato un comportamento più grave, avendo egli risposto a spinte dell’avversario sulla schiena con un pericoloso allargamento del braccio a gomito). La sussistenza di tale circostanza attenuante comporta, quindi, una diminuzione della sanzione, che risulta equo fissare in due giornate di squalifica, conformemente ai costanti criteri applicativi adottati dagli Organi disciplinari in casi analoghi. La mancata segnalazione ex art. 31 comma a3) da parte della Procura Federale nei confronti di Cufre impedisce a questo Giudice Sportivo di adottare provvedimenti disciplinari a carico del suddetto calciatore, che pur sarebbero stati giusti per la responsabilità di Cufre nell’aver per primo colpito Cordoba al capo. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Cordoba Ivan Ramiro (Soc. Internazionale) la squalifica per due giornate effettive di gara.
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