LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 14 giugno 2006 SERIE B TIM Gara Soc. TORINO e Soc. MANTOVA dell’11 giugno 2006 – play-off – ritorno Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 14 giugno 2006 SERIE B TIM Gara Soc. TORINO e Soc. MANTOVA dell’11 giugno 2006 - play-off - ritorno Il Giudice Sportivo, vista la tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3) CGS del Procuratore Federale in ordine alla condotta del calciatore DIAW Doudou (Soc. Torino) in danno del calciatore CIOFFI Gabriele (Soc. Mantova) al 39° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, al 39° del secondo tempo, sugli sviluppi di un calcio di punizione in favore del Mantova, un calciatore di quella squadra crossava dalla linea laterale sinistra il pallone nell’area di rigore del Torino, ove erano molti giocatori di entrambe le squadre. Tra di essi, non lontano dal dischetto del rigore, Diaw, il quale marcava da vicino Cioffi, rimanendo alle sue spalle. Mentre il pallone spioveva nell’area del Torino, Cioffi scattava in avanti cercando una posizione utile per colpire il pallone. Diaw, a quel punto, allargava da dietro il braccio destro e colpiva, con un pugno (o comunque con l’avambraccio), Cioffi al volto. Il calciatore del Mantova rimaneva a terra, essendosi nel frattempo conclusa l’azione con l’intervento del portiere del Torino, che aveva bloccato la palla. L’Arbitro – per quanto documentato dalle immagini – non era in grado di rilevare il gesto di Diaw perché impegnato a seguire l’azione del calciatore del Mantova, che stava per effettuare il cross, e quindi non poteva vedere quanto avveniva alle sue spalle. Dopo che il portiere del Torino aveva intenzionalmente calciato fuori del campo il pallone, una volta accortosi che Cioffi era disteso a terra, interveniva lo staff sanitario del Mantova per le cure del caso. Il filmato riprende il volto di Cioffi, molto sanguinante a causa di un’ evidente ferita allo zigomo destro, sicura conseguenza del colpo subito dall’avversario. Il prosieguo del filmato da conto delle cure prestate a Cioffi fuori del terreno di gara: cure protrattesi per un tempo significativo, a conferma dell’entità della lesione sofferta. Sussistono tutti i presupposti per l’utilizzazione della prova tv ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS. Il fatto segnalato dal Procuratore Federale non è stato visto dall’Arbitro, come risulta chiaramente dalle immagini relative alla vicenda: la posizione del Direttore di gara gli rendeva, in quel momento, impossibile notare quanto avveniva alle sue spalle. Di conseguenza il Direttore di gara non ha potuto assumere decisioni al riguardo, nell’immediatezza. L’atto compiuto da Diaw è, senza alcun dubbio definibile come violento, secondo i criteri interpretativi costantemente adottati dagli organi disciplinari in sede di applicazione dell’art. 31 CGS. Si è trattato, infatti, di un gesto intenzionalmente destinato a ledere l’integrità fisica dell’avversario, il quale ha in effetti riportato una significativa lesione al volto, univocamente documentata dalle immagini. Queste ultime provano che il colpo fu inferto con forza, per effetto dell’allargamento del braccio destro da parte di Diaw, lateralmente e alle spalle di Cioffi. La violenza del colpo è evidenziata dalla gravità della ferita subita da Cioffi, il quale ha dovuto essere a lungo medicato fuori del campo prima di poter riprendere la partita. Sussistono, quindi, sia sul piano oggettivo che psicologico, i connotati che consentono di definire come violenta la condotta di Diaw. Quanto all’entità della sanzione, si tratta di fattispecie sicuramente riconducibile all’art. 14 comma 2bis lettera c) C.G.S. e cioè condotta violenta di particolare gravità: profilo quest’ultimo che risulta da quanto sopra analiticamente detto in ordine, soprattutto, all’entità della lesione subita da Cioffi per effetto del colpo intenzionalmente sferrato da Diaw. Va quindi applicata la sanzione prevista dalla norma sopra citata, e cioè la squalifica per cinque giornate di gara. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore DIAW Doudou (Soc. Torino) la squalifica per cinque giornate effettive di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 CGS.
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