LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; avverso l’ammonizione con diffida e ammenda € 2.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MUSLIMOVIC Zlatan (gara Messina-Juventus del 18/2/06 – C.U. n. 257 del 21/2/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; avverso l’ammonizione con diffida e ammenda € 2.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MUSLIMOVIC Zlatan (gara Messina-Juventus del 18/2/06 – C.U. n. 257 del 21/2/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della ammenda di € 8.000,00 alla Soc. Messina e quelle dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 2.000,00 al calciatore Zlatan Muslimovic, tesserato per la Soc. Messina, in relazione a quanto accaduto in occasione della gara Messina-Juventus del 18/2/06, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca delle sanzioni e, in subordine, la loro riduzione. A sostegno del gravame, si osserva, in primo luogo, che le sanzioni sarebbero state adottate sulla base di una relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini inviata oltre il termine perentorio previsto dall’art. 31, b2), del C.G.S. e, dunque, irricevibile; in secondo luogo, che l’episodio dei lanci sarebbe stato isolato e, comunque, di scarsissima pericolosità; infine, che l’ammontare dell’ammenda comminata per il comportamento dei sostenitori messinesi sarebbe eccessivamente affittiva, anche in considerazione della mancanza di recidiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dalla attestazione di ricezione del telefax, la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini è stata trasmessa al Giudice Sportivo oltre il termine previsto dall’art. 31, b1). Poiché tale termine è perentorio a norma dell’art. 34, n. 6, del C.G.S., ne deriva che tale relazione non può essere utilizzata quale mezzo di prova a fondamento del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo. Conseguentemente, devono essere sanzionati soltanto i comportamenti dei sostenitori messinesi che sono stati segnalati nel rapporto del direttore di gara, e cioè il lancio verso l’arbitro di due bottigliette in plastica piene d’acqua che cadevano a pochi metri di distanza. Tali comportamenti sono censurabili, perché in contrasto con quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva in ordine al comportamento dei sostenitori. Sanzione equa, tenuto conto della recidiva, appare quella di cui al dispositivo. Per quanto riguarda la condotta del calciatore Muslinovic, non rientrando la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini nell’ambito applicativo di cui all’art. 31, bl), e, come tale, non soggiacendo ad alcun termine, la Commissione ritiene di poter esprimere un giudizio di merito. All’esito di tale giudizio, tenuto conto delle circostanze di fatto e del contesto complessivo, la Commissione valuta sufficientemente afflittiva la sola sanzione dell’ammenda nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo; relativamente alla Soc. Messina riduce la sanzione all’ammenda di € 3.000,00; relativamente al calciatore Zlatan Muslinovic riduce la sanzione all’ammenda di € 2.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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