LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 294 DEL 23 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 2.250,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Lecce del 12/3/06 – C.U. n. 280 del 14/3/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 294 DEL 23 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 2.250,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Lecce del 12/3/06 – C.U. n. 280 del 14/3/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 2.250,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Messina-Lecce del 12/03/2006 per avere acceso numerosi bengala e fumogeni sugli spalti, al 27° del primo tempo, recidiva, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame si osserva che la volontà dei sostenitori della Società reclamante sarebbe stata solo quella di salutare in maniera festosa i propri calciatori senza alcun intento di danno o pregiudizio. Di conseguenza, si rileva che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della società reclamante il quale ha espressamente dichiarato di rinunciare al gravame. Il dispositivo La Commissione, preso atto della rinuncia al gravame formalizzata all’odierna riunione, delibera l’estinzione del procedimento e dispone di incamerare la tassa.
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