LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MILAN avverso l’ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Juventus-Milan del 12/3/06 – C.U. n. 280 del 14/3/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MILAN avverso l’ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Juventus-Milan del 12/3/06 – C.U. n. 280 del 14/3/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Milan la
sanzione della ammenda di € 15.000,00, con diffida per avere suoi sostenitori, durante la
gara Juventus-Milan del 12/3/2006, fatto esplodere sugli spalti alcune bombe carta nel corso
della gara; per aver acceso sugli spalti numerosi bengala nel corso della gara; per aver
lanciato, al 35° del secondo tempo, una bomba carta in un settore occupato dai tifosi
avversari, così provocando una situazione di concreto pericolo per l’incolumità pubblica e
cagionando, in specie, ad uno spettatore, ustioni con ferita lacero-contusa ad una gamba, sì
da rendere necessario un intervento medico con applicazione di punti di sutura; entità della
sanzione e diffida conseguenti alla particolare gravità dell’episodio da ultimo descritto, ha
proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che l’entità della sanzione, comprensiva
della diffida sarebbe stata determinata soprattutto in relazione al lancio della bomba carta
che avrebbe provocato lesioni ad uno spettatore. Tuttavia il lancio non potrebbe essere
considerato provato, in quanto non rilevato direttamente dal Collaboratore dell’Ufficio
Indagini, ma da questi appreso de relato, dal responsabile del servizio di sicurezza dello
stadio. A ciò si aggiunga che comunque la sanzione irrogata sarebbe più grave di quella
costantemente applicata in casi analoghi di soggetti recidivi.
In secondo luogo, con riferimento agli altri episodi, rilevati direttamente dal Collaboratore
dell’Ufficio Indagini, la sanzione sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.
Infine, si chiede di tener conto “ex art. 11 n. 6 C.G.S. della concreta cooperazione
sistematicamente prestata” dalla società ricorrente per “l’adozione di misure atte a prevenire
i fatti violenti”.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore della
reclamante, rileva che il gravame è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in più occasioni, hanno fatto
deflagrare alcune bombe carta, acceso sugli spalti numerosi bengala e lanciato verso un
settore occupato dai tifosi avversari una bomba carta al 35° del secondo tempo.
Si è trattato di comportamenti particolarmente gravi, che il Giudice Sportivo ha
correttamente valutato in conformità con gli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in
casi analoghi.
Le deduzioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate laddove minimizzano
la portata degli episodi in contestazione, in quanto essi presentano oggettivi connotati di
indubbia gravità e violenza, essendo tutti potenzialmente pericolosi ed idonei a creare gravi
conseguenze all’integrità fisica delle persone sugli spalti e sul terreno di giuoco, e dovendo
trovare ulteriore valorizzazione sanzionatoria in considerazione della recidiva.
Tuttavia, essendo stato uno degli episodi contestati (il ferimento di “un tifoso della squadra
avversaria”) refertato dal collaboratore del Ufficio Indagini non per conoscenza diretta ma in
quanto allo stesso riferito da un soggetto terzo, risulta equa la sanzione indicata nel
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando
l’ammenda di € 15.000,00 e revocando la diffida; dispone la restituzione della tassa.
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