LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 13 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 40.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Chievo Verona del 26/3/06 – C.U. n. 298 del 28/3/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 13 aprile 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 40.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Ascoli-Chievo Verona del 26/3/06 – C.U. n. 298 del 28/3/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Ascoli, a
titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 con diffida, per il
comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Ascoli-Chievo Verona del
26/3/2006, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della diffida e la
riduzione dell’ammenda.
A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in primo luogo, che non si sarebbe
trattato di veri e propri “cori”, quanto di insulti e grida isolati, la cui attribuibilità ai
sostenitori dell’Ascoli non sarebbe peraltro dimostrata.
In secondo luogo, i presunti cori del 13° del secondo tempo refertati dal direttore di gara –
peraltro di modesta portata, non essendo stati percepiti dagli altri ufficiali di gara o dagli
stessi incaricati dell’Ufficio Indagine, comunque coperti dai fischi degli altri spettatori dello
stadio - non sarebbero stati rivolti ad un calciatore specifico del Chievo, bensì a tutta la
squadra.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha ulteriormente
illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il rappresentante della
società, ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento.
Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto dell’assistente e dello stesso direttore di gara)
risulta che alcuni sostenitori della Soc. Ascoli intonavano, nell’arco del primo tempo ed in
alcune occasioni nel secondo tempo, cori caratterizzati da inequivoco significato di
discriminazione razziale nei confronti di alcuni calciatori avversari.
Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua pervicace sistematicità ed
intensità (i cori sono stati intonati durante tutto l’incontro e ogni volta in cui il calciatore
avversario di colore, veniva in possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione
razziale.
A ciò si aggiunga che la Società reclamante è già stata sanzionata nel corso della presente
stagione sportiva, per analoghi episodi posti in essere dai propri tifosi (a causa della quale la
Soc. Ascoli era già stata diffidata).
Irrilevante è l’assunto secondo il quale i cori sarebbero stati diretti non ad un solo calciatore
avversario di colore ma anche ad altri calciatori, non di colore. Gli atti ufficiali (fonte
privilegiata di prova) indicano, infatti, in modo inequivocabile la natura razzista dei cori
rivolti al calciatore Luciano.
Ai fini della quantificazione della sanzione, tenuto conto delle documentate iniziative (senza
dubbio meritorie e apprezzabili) assunte dalla Società stessa per la prevenzione delle
condotte razziste da parte di propri sostenitori e degli indirizzi assunti in passato dagli organi
di giustizia sportiva in casi analoghi, questa Commissione ritiene di ridurre la parte della
sanzione relativa all’ammenda, confermando tuttavia – vista la recidiva specifica e reiterata e
la diffida già comminata – la sanzione della diffida.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la
sanzione dell’ammenda a € 25.000,00 e confermando la diffida; dispone la restituzione della
tassa.
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