LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 324 DEL 20 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Mauro German CAMORANESI (gara Cagliari- Juventus del 15/4/06 – C.U. 322 del 18/4/06). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 324 DEL 20 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Mauro German CAMORANESI (gara Cagliari- Juventus del 15/4/06 – C.U. 322 del 18/4/06). Procedura d’urgenza. Il procedimento La Soc. Juventus ha proposto rituale reclamo d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto – in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. – la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Mauro German Camoranesi, tesserato per detta società, per il comportamento tenuto durante la gara Cagliari-Juventus del 15/04/06, avendo egli colpito tra lo sterno ed il volto – con il braccio destro piegato al gomito – il calciatore avversario Alessandro Agostini, che si trovava al suo fianco dietro di lui, mentre gli stessi si trovavano al limite dell’area di rigore, non lontano dalla linea laterale destra del campo, appena dopo che Camoranesi si era già liberato dal controllo del pallone, passandolo all’indietro ad un proprio compagno. La difesa della reclamante sostiene l’inammisibilità della prova televisiva naella fattispecie, assumendo che il vigente teso modificato dell’art.31 C.G.S. consentirebbe la rivalutazione ex post “delle decisioni o non decisioni dei direttori di gara” solo allorché al fatto “non visto” consegue “il non poter prendere decisioni al riguardo”. Ne conseguirebbe che “non tutto ciò che non è visto consente di ricorrere alla prova tv ma solo ciò che rende impossibile la decisione arbitrale”. Sostiene, inoltre, la difesa medesima l’insussistenza dell’ulteriore requisito richiesto dalla norma, ovvero “l’atto violento”, in quanto l’incolpato si sarebbe voltato per sincerarsi dell’esatta posizione dell’avversario solo al fine di “svincolarsi dalla pressione” dello stesso e proseguire l’azione di giuoco. Se vi fosse stata l’intenzione di “colpire per offendere”, il Camoranesi non si sarebbe voltato ed avrebbe colpito “al buio” attingendo l’avversario in altra parte del corpo. Nessuna intenzionalità violenta potrebbe dunque attribuirsi a tale gesto, che non ha prodotto conseguenze dannose, trattandosi inoltre di mera reazione ad una condotta scorretta dell’avversario. All’odierna udienza è comparso il difensore della reclamante che ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, insistendo nella richiesta istruttoria di supplemento di indagine (audizione dei due collaboratori dell’arbitro ed eventualmente del quarto uomo), concludendo per l’inammissibilità ed inutilizzabilità della prova televisiva nonchè, in subordine, per la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e la documentazione televisiva, ritiene che il gravame sia infondato. Preliminarmente, la Commissione ritiene di rigettare l’istanza istruttoria di supplemento d’indagine in quanto irrilevante ai fini del decidere. Il direttore di gara, interpellato dal Giudice Sportivo, ha infatti espressamente confermato di non aver visto l’episodio. E ciò è sufficiente a ritenere integrato il presupposto di cui all’art. 31, comma a3) del C.G.S. anche ai fini dell’ammissibilità della prova televisiva sotto tale profilo. Quanto al “dubbio” sollevato dalla difesa (e cioè che l’arbitro “pur guardando l’azione nel suo complesso, non abbia visto l’episodio perché la conseguente incertezza decisionale del medesimo è cosa diversa dalla impossibilità ad assumere decisioni in merito”) pare sufficiente richiamare il dettato normativo predetto. Infatti, come affermato dallo stesso difensore nella memoria, detta norma testualmente “è nel senso che al fatto “non visto” dell’arbitro consegue “il non poter prendere decisioni al riguardo” (art.31, lett. a), risultando quindi pacifica nella fattispecie odierna la sussistenza del requisito richiesto. Come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, la condotta di Camoranesi non è stata vista dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto adottare decisioni in merito. Nessun pregio può dunque attribuirsi all’assunto difensivo volto a sostenere una presunta “incertezza decisionale” dell’arbitro che, nel caso di specie, va comunque esclusa. L’inciso “che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo”, presente nel vigente testo della norma in questione ed introdotto a seguito della recente riforma dell’istituto della prova tv, lungi dal prevedere un ulteriore elemento di connotazione della fattispecie, ne rafforza caso mai l’originaria ratio, meglio definendone l’ambito di applicazione. Va infine disattesa la doglianza difensiva circa l’insussistenza della natura violenta della condotta sanzionata. Dall’esame delle immagini televisive, emerge rafforzato il convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui integralmente richiamata – che la condotta del Camoranesi presenta i connotati della intenzionalità e della intrinseca potenzialità lesiva dell’integrità fisica dell’avversario. Evidente risulta, infatti, la “gratuità” della gomitata di Camoranesi in danno dell’Agostini, condotta estranea alla dinamica dell’azione di giuoco, a nulla rilevando a tal fine l’asserita diversa volontà di “svincolarsi dalla pressione dell’avversario”. Quanto poi al trattamento sanzionatorio, risulta equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che, nel determinarla, ha correttamente valutato come attenuante la circostanza che il comportamento del Camoranesi costituì reazione ad una condotta di giuoco scorretta da parte dell’avversario, riducendo così la pena base di tre giornate di squalifica prevista dall’art. 14, comma 2 bis) lettera b), C.G.S. alle due giornate comminate. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore German Mauro Camoranesi; dispone l'incameramento della tassa.
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