LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 324 DEL 20 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Vicenza dell’8/4/06 – C.U. 315 dell’11/4/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 324 DEL 20 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Vicenza dell’8/4/06 – C.U. 315 dell’11/4/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Verona l’ammenda di € 15.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva “per il comportamento di persona non identificata, che, nel contesto di una vivace protesta inscenata nei confronti dell’Arbitro, subito dopo il fischio finale, da calciatori e appartenenti allo staff societario, afferrava il Direttore di gara con una mano ad una spalla; per la condotta gravemente protestatoria che continuava nei confronti dell’arbitro all’interno del tunnel verso gli spogliatoi: una borraccia veniva lanciata contro il direttore di gara sfiorandolo al capo; la protesta proseguiva sino dinnanzi la porta dello spogliatoio arbitrale.”, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo, in via principale, la revoca della sanzione dell’ammenda ed, in via subordinata, la riduzione dell’ammenda stessa. In via istruttoria, la reclamante ha chiesto disporsi un supplemento di rapporto da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini. A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva l’eccessività della sanzione comminata in relazione ai singoli episodi contestati. In particolare si sostiene, con riferimento all’episodio della persona che avrebbe “afferrato con una mano alla spalla” l’arbitro, che detta persona non risulterebbe essere stata identificata e che il gesto avrebbe potuto essere stato posto in essere -pertanto- da alcuni “addetti al servizio in campo” ( e cioè soggetti addetti alla vigilanza, così definiti nel referto arbitrale, e non “staff societario” come da provvedimento del Giudice Sportivo) ed avere quindi “un fine protettivo”; con riferimento all’episodio della borraccia d’acqua, che essa potrebbe essere “caduta accidentalmente nella concitazione delle discussioni” fra i calciatori e gli addetti al servizio di vigilanza; con riferimento all’episodio delle reiterazioni delle proteste da parte dei calciatori del Verona sino alla porta dell’arbitro, che esso è da ascrivere alla circostanza che detti calciatori “reiteravano le loro proteste solo per il fatto di percorrere il medesimo corridoio” per raggiungere il proprio spogliatoio. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive e si è riportato alle conclusioni già rassegnate, insistendo nell’istanza istruttoria e chiedendo la revoca, o in subordine la riduzione, dell’ammenda comminata. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame può trovare accoglimento parziale. Quanto all’istanza istruttoria, essa va respinta in quanto ultronea e non rilevante. Nel merito, se per un verso è incontestabile la materialità dei fatti, come risultante dal rapporto dell’arbitro (fonte di prova privilegiata), per altro verso il trattamento sanzionatorio di tali condotte può essere rideterminato in senso riduttivo. Infatti, pur a fronte della pluralità e continuità dei censurabili comportamenti posti in essere nella fattispecie, da ascrivere a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Verona, (comportamenti particolarmente disdicevoli laddove commessi nei confronti della persona del direttore di gara) si reputa – anche per ragioni di intrinseca proporzionalità rispetto a casi analoghi - di attribuirvi rilevanza sanzionatoria per complessivi € 10.000,00 di ammenda. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di irrogare alla Soc. Verona l’ammenda di € 10.000,00 disponendo la restituzione della tassa di reclamo.
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