LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CAGLIARI avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nelson ABEIJON; avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di € 6.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio LANGELLA (gara Cagliari-Juventus del 15/4/06 – C.U. 322 del 18/4/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CAGLIARI avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nelson ABEIJON; avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di € 6.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio LANGELLA (gara Cagliari-Juventus del 15/4/06 – C.U. 322 del 18/4/06). Il procedimento Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale, in riferimento ai fatti verificatisi in occasione della gara Cagliari-Juventus del 15/4/06, veniva inflitta a) al calciatore Nelson Abeijon la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e l’ammenda di € 5.000,00 “perchè, al fischio finale, in segno di protesta verso l’Arbitro, lo spingeva sul torace con entrambe le mani rivolgendogli parole ingiuriose e irriguardose; entità dell’ammenda aggravata, nella misura di € 2.000,00 per la recidiva” e b) al calciatore Antonio Langella la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 6.500,00 “perchè, al fischio finale, in segno di protesta verso l’Arbitro, gli afferrava la maglia e gli rivolgeva parole irriguardose; entità dell’ammenda aggravata, nella misura di € 3.500,00, per la recidiva", ha proposto reclamo la Soc. Cagliari, chiedendo per entrambi i tesserati la riduzione della squalifica o, in subordine, la sua commutazione in una sanzione di natura economica. In particolare, a sostegno del gravame, la Soc. Cagliari lamentava la mancata valutazione da parte del Giudice Sportivo del contesto in cui sono avvenuti i fatti che hanno visto coinvolti i calciatori Nelson Abeijon e Antonio Langella: contesto connotato da una forte tensione, da stanchezza e dalla cd. foga transagonistica legata ad una direzione di gara, a detta dei reclamanti, infelice. A ciò si aggiunga che la spinta dell’Abeijon – la cui forza non è stata indicata nel referto arbitrale - non ha provocato alcuna conseguenza lesiva ai danni del direttore di gara. A detta della reclamante, il contatto sarebbe dovuto alla concitazione del momento, senza alcun connotato violento o intimidatorio nei confronti dell’arbitro ma finalizzato esclusivamente a richiamare la sua attenzione e a mimargli una presunta spinta ricevuta dal portiere della propria squadra in occasione della segnatura avversaria. All’odierna riunione, è comparso il rappresentante della Società, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni formulate nelle memorie difensive. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia fondato. Per quanto attiene al calciatore Nelson Abeijon, infatti, è pacifico in atti che, al termine della gara egli, avvicinatosi all’arbitro, lo spintonava appoggiandogli entrambe le mani sul torace e gli rivolgeva alcune frasi pesantemente offensive ed ingiuriose. Il contatto fisico con l’arbitro - tenuto conto delle modalità attraverso le quali è stato posto in essere, la parte del corpo attinta e le frasi irriguardose con le quali è stato accompagnato – aveva senza alcun dubbio intenti aggressivi, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante. Le frasi rivolte all’arbitro infatti non richiamavano in alcun modo la spinta asseritamente ricevuta dal portiere del Cagliari e pertanto le argomentazioni addotte dalla reclamante circa la presunta volontà dell’Abeijon di mimare l’accaduto non sono accoglibili. Come affermato da questa Commissione in precedenti analoghi, appoggiare le mani sul torace del direttore di gara costituisce comunque una condotta irriguardosa nel contesto di una ingiuriosa contestazione verbale. Pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve ritenersi complessivamente congrua ed equa, tenuto altresì conto della recidiva. Parimenti, per quanto attiene al calciatore Antonio Langella, anche in questo caso è pacifico in atti che a fine gara egli rivolse all’arbitro, tirandogli la maglia ed urlando l’epiteto ingiurioso di “sei uno scandalo, sei una vergogna”, nonché altre frasi irriguardose ed offensive. Per questi motivi, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata, in quanto conforme alla previsione sanzionatoria di cui all’art. 14, comma 2 bis, lett. a) CGS, nulla rilevando il clima psicologico in cui tale condotta venne posta in essere. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it