LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 DEL 4 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ousmane DABO (gara Juventus-Lazio del 22/4/06 – C.U. 325 del 24/4/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 DEL 4 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ousmane DABO (gara Juventus-Lazio del 22/4/06 – C.U. 325 del 24/4/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Ousmane Dabo, tesserato per la Soc. Lazio, per il comportamento tenuto nel corso della gara Juventus-Lazio del 22/4/06, ed in particolare “ per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato ( ottava sanzione); perché, al 34 del primo tempo, ammonito dall’arbitro per proteste, gli rivolgeva per tre volte un’espressione volgarmente irriguardosa”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica. A sostegno del gravame la reclamante evidenzia che il comportamento del calciatore si sarebbe articolato in più episodi collegati da un unico “disegno antisportivo”, “una sorta di continuazione”per cui si censura il cumulo delle sanzioni irrogate, applicato scomponendo la reazione del calciatore “in due fasi autonome e separate, e creando quindi, da un episodio unitario nella sua genesi e svolgimento, due episodi autonomi e distinti”. A ben vedere, secondo la prospettazione della Società reclamante, il fatto sarebbe unico, così come unico sarebbe il contesto temporale e spaziale, con la conseguenza che un senso di “giustizia anche sostanziale” avrebbe dovuto indurre il Giudice Sportivo a sanzionare la condotta del Dabo con la pena più grave di cui al comma 2 bis dell’art. 14 C.G.S., piuttosto che cumulare anche la pena minore connessa all’ammonizione di soggetto diffidato, che ha preceduto di poco la sua espulsione. Alla riunione odierna è comparso il difensore della società reclamante, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito per le conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Dabo, già ammonito per proteste, per contestare una decisione dell'arbitro, rivolgeva a costui per tre volte un’espressione evidentemente ingiuriosa. Si tratta di un comportamento, non contestato nella sua materialità dalla Società reclamante, che è stato correttamente qualificato e valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 14, comma 2 bis, lett. a), ed art. 14, comma 8. Le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento, in quanto in presenza di una pluralità di comportamenti disciplinarmente rilevanti, non è invocabile l’istituto della continuazione, estraneo, come noto, all’ordinamento sportivo, né può essere superato per favor rei il minimo edittale previsto dall’art. 14 n. 2 lett.a) per condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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