LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 335 DEL 4 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina- Messina del 30/4/06 – C.U. n. 333 del 2/5/06). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 335 DEL 4 maggio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. REGGINA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata
effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina-
Messina del 30/4/06 – C.U. n. 333 del 2/5/06). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Reggina la
sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara e l’ammenda
di € 5.000,00, in quanto, al termine della gara Reggina-Messina del 30/04/2006, “ alcune
centinaia di tifosi della Reggina invadevano il campo per festeggiare la vittoria e la
permanenza in Serie A della squadra. In tale contesto un sostenitore, raggiunto di corsa il
portiere avversario, Marco Storari, il quale stava avvicinandosi al tunnel verso gli spogliatoi,
lo colpiva alle spalle con un pugno (o una manata) sulla nuca. Il calciatore cadeva a terra, e
doveva poi essere trasportato in barella negli spogliatoi. Il certificato rilasciato dal medico
sociale del Messina, attesta la sussistenza di un trauma contusivo in regione occipitale con
cervicalgia e sindrome vertiginosa”; in quanto la stessa tifoseria lanciava alcune bottigliette
di acqua sul terreno di giuoco durante lo svolgimento della gara,; e in quanto un componente
dello staff societario della Reggina, al 5° del secondo tempo, esultava per la realizzazione di
una rete con gesti provocatori rivolti ai tifosi avversari”, ha proposto reclamo con procedura
di urgenza la stessa Società, chiedendo l’annullamento della sanzione della squalifica del
campo di giuoco per una giornata, da commutarsi in una sanzione pecuniaria.
A sostegno del gravame, la reclamante afferma che il fatto in esame si sarebbe verificato in
un contesto di gioiosa esultanza per la conseguita salvezza, per cui il comportamento del
tifoso non sarebbe stato connotato da intenti lesivi nei confronti del calciatore della squadra
avversaria, ma più probabilmente il “contatto” era da attribuirsi alla concitazione del
momento e, in definitiva, ad una mera accidentalità.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quali ha ulteriormente
illustrato le argomentazioni dedotte nel reclamo, ribadendo la richiesta ivi formulata.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene
che il reclamo non possa trovare accoglimento.
Invero, è stato acquisito in atti il certificato medico, rilasciato dal dott. Filippo Ricciardi, che
attesta che il calciatore Storari, nell’immediatezza dell’episodio risultava “affetto da trauma
contusivo regione occipitale” con “cervicalgia e sindrome vertiginosa”, per cui il sanitario
consigliava il “ricovero in neurochirurgia per gli accertamenti del caso.
Alla luce di tale certificazione sanitaria, la Commissione ritiene ultroneo ogni
approfondimento in merito alla sussistenza degli estremi richiesti dall’art. 11, comma 1,
C.G.S., in quanto è indubitabile che dal gesto del tifoso è derivato “un danno grave
all’incolumità fisica” del calciatore Storari.
L’intento dell’aggressore è stato inequivocabilmente precisato dallo stesso Storari,
nell’immadiatezza dell’aggressione, con le parole “ mentre mi recavo negli spogliatoi venivo
colpito dietro la testa con un pugno da un tifoso della Reggina che non riuscivo ad
identificare”, valutazione non certo contraddetta da quanto riferito all’Ufficio Indagini
dall’osservatore arbitrale, il quale ha dichiarato di aver visto un tifoso della Reggina che”
volontariamente colpiva il portiere Storari con una manata alla nuca.
La gravità dell’episodio, nonché la specifica recidività della condotta dei sostenitori della
società reclamante, pur in considerazione dell’apprezzabile comportamento tenuto dai
dirigenti della Società nei confronti della propria tifoseria, impongono il rigetto del reclamo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo, disponendo
l’incameramento della tassa.
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