LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 341 DEL 10 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ivan Ramiro CORDOBA (gara Tim Cup Roma-Internazionale del 3/5/06 – C.U. 336 del 4/5/06). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 341 DEL 10 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ivan Ramiro CORDOBA (gara Tim Cup Roma-Internazionale del 3/5/06 – C.U. 336 del 4/5/06). Procedura d’urgenza. Il procedimento La Soc. Internazionale ha proposto reclamo d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto – in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. – la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Ivan Ramiro Cordoba, tesserato per detta società, per il comportamento tenuto durante la gara Tim Cup Roma-Internazionale del 3/05/06, per avere costui, in reazione ad una provocazione, colpito alla nuca con l’avambraccio il calciatore avversario Leandro Damiano Cufrè, che si trovava al suo fianco, mentre gli stessi stazionavano nella zona centrale dell’area di rigore della Roma in occasione di un calcio d’angolo. La difesa della reclamante sostiene l’inammisibilità nella fattispecie della prova televisiva, non potendo in alcun modo evincersi l’intenzionalità del gesto del Cordoba ai danni del Cufrè né tantomeno la sua effettiva natura violenta. Le immagini relative all’episodio non offrono infatti alcuna certezza circa gli elementi posti a base dal Giudice Sportivo per emettere il proprio provvedimento. Dalla loro visione, in realtà, risulterebbe eventualmente che il Cordoba non ha reagito ad una provocazione, ma si è difeso dalla reiterata aggressione subita (circostanza peraltro confermata dallo stesso Giudice Sportivo nella ricostruzione dei fatti effettuata nel provvedimento qui impugnato). A detta della reclamante, la condotta del Cufrè non andava quindi valutata ai soli fini dell’attenuazione della pena ma quale scriminante del gesto – vera e propria legittima difesa – posto in essere dal Cordoba. In via subordinata, la reclamante ritiene sproporzionata per eccesso la sanzione inflitta al proprio tesserato, essendo stata comminata sul presupposto erroneo che il gesto sia una reazione violenta alla provocazione dell’avversario. Per tutti questi motivi, la reclamante chiede, in via principale, il proscioglimento del Cordoba e, in via subordinata, la congrua riduzione della sanzione inflitta, da rideterminarsi in una pena pecuniaria, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. All’odierna udienza è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, richiamando le conclusioni formulate nel reclamo. E’ altresì comparso il rappresentante della Procura Federale ex art, 28 comma 2 CGS, il quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e la documentazione televisiva, ritiene che il gravame sia infondato. Dall’esame delle immagini TV, emerge infatti rafforzato il convincimento – puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione deve essere integralmente richiamata – che la condotta posta in essere dal Cordoba presenta i connotati della volontarietà (intesa come condotta connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell’avversario) e della potenzialità lesiva dell’integrità fisica dell’avversario, attesa la dinamica del fatto e la parte del corpo dell’avversario attinta. Si deve inoltre escludere l’applicabilità dell’esimente della legittima difesa prospettata dalla ricorrente, in quanto invocabile soltanto se la condotta è finalizzata a respingere una aggressione “in atto” e non già esauritasi (come nel caso di specie). Quanto poi al trattamento sanzionatorio, risulta equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che, nel determinarla, ha correttamente valutato come attenuante la circostanza che il comportamento del Cordoba costituì reazione ad una condotta aggressiva e provocatoria da parte dell’avversario, riducendo così la pena base di tre giornate di squalifica prevista dall’art. 14, comma 2 bis) lettera b), C.G.S. alle due giornate comminate. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore Ivan Ramiro Cordoba; dispone l'incameramento della tassa.
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