LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 20.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bari-Pescara del 29/4/06 – C.U. n. 334 del 2/5/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 20.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bari-Pescara del 29/4/06 – C.U. n. 334 del 2/5/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Bari la sanzione della ammenda di € 20.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Bari-Pescara del 29/4/2006, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si eccepisce la falsa applicazione degli artt. 11, 13 e 16 del C.G.S, in quanto, per un verso, gli incidenti tra tifosi si sarebbero svolti fuori dallo stadio e, comunque, sarebbero stati estranei alla gara; per l’altro, la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente affittiva. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Bari, durante lo svolgimento della gara, innanzitutto, hanno tentato di venire a contatto, con modalità e finalità aggressive, con i tifosi avversari, così da rendere necessario l’intervento delle Forze di polizia, le quali hanno dovuto esplodere alcuni lacrimogeni per bloccare i facinorosi, costringendo l’arbitro ad interrompere la gara per due minuti; in secondo luogo, hanno lanciato contro le Forze dell’ordine e i tifosi avversari bastoni, pietre, bengala e seggiolini divelti dalle gradinate; in terzo luogo, hanno fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco; in quarto luogo, in più occasioni, hanno acceso sugli spalti bengala e fumogeni. La prospettazione difensiva secondo la quale gli incidenti si sarebbero svolti fuori dello stadio e, comunque, sarebbero stati estranei alla gara è in contrasto con quanto riportato - in modo oltretutto circostanziato - nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Di conseguenza, non risulta necessario alcun supplemento di indagine sul punto. La quantificazione della sanzione appare equa e proporzionata, in considerazione della pericolosità anche potenziale dei comportamenti dei tifosi baresi, delle modalità e delle gravi conseguenze che essi hanno determinato (tra le altre, intervento delle Forze dell’Ordine e interruzione temporanea della gara), nonché della recidiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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