LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 30 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TERNANA avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Rimini-Ternana del 6/5/06 – C.U. n. 340 del 9/5/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 30 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TERNANA avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Rimini-Ternana del 6/5/06 – C.U. n. 340 del 9/5/06). Il procedimento Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n.340 del 09.05.06) con il quale, in relazione alla gara Rimini-Ternana, ha inflitto a quest’ultima Società l’ammenda di € 3.000,00 “per avere suoi sostenitori disturbato il minuto di raccoglimento, dedicato ai militari italiani caduti, con un canto estraneo alle ragioni di tale onoranza”, ha proposto reclamo la Soc. Ternana, chiedendo di “annullare e revocare l’ammenda irrogata e, in subordine, di ridurla”. A sostegno del gravame, la reclamante rileva che il canto intonato dai propri tifosi non avrebbe avuto alcun carattere offensivo “né nei confronti dei militari caduti, né tanto meno nei confronti delle Forze dell’Ordine, di autorità federali o tifosi avversari”. Rileva inoltre che il comportamento sanzionato non costituirebbe oggetto di infrazione disciplinare per assenza di uno specifico precetto regolamentare violato. Sostiene infine che il Giudice Sportivo avrebbe omesso di considerare che la Soc. Ternana disputava la gara in trasferta. All’odierna riunione è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta che i sostenitori della Ternana, durante il minuto di raccoglimento dedicato ai militari del contingente italiano caduti in Afghanistan vittime di un attentato terroristico, abbiano intonato in coro per circa trenta secondi “Bandiera rossa”. Ritiene la Commissione che tale comportamento abbia obiettivamente costituito uno svilimento del sentimento collettivo di partecipazione ad una tragedia che aveva colpito l’intera comunità, mortificando conseguentemente il disvalore e la negatività dell’atto criminale che quelle morti aveva provocato e offendendo quella pietas per i defunti che non può essere estranea al mondo sportivo. Conseguentemente, la condotta contestata si pone in evidente violazione della specifica disposizione federale emanata nelle circostanze in causa, di cui, ex art. 9, n.1, C.G.S., deve ritenersi oggettivamente responsabile la società di riferimento. La Commissione, infine, ritiene, nella determinazione della sanzione da irrogarsi, di condividere i criteri adottati dal Giudice Sportivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e disporre l’incameramento della tassa.
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