LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 30 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TERNANA avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Rimini-Ternana del 6/5/06 – C.U. n. 340 del 9/5/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 30 maggio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. TERNANA avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Rimini-Ternana del 6/5/06 – C.U. n. 340 del 9/5/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n.340 del 09.05.06) con il quale, in
relazione alla gara Rimini-Ternana, ha inflitto a quest’ultima Società l’ammenda di €
3.000,00 “per avere suoi sostenitori disturbato il minuto di raccoglimento, dedicato ai
militari italiani caduti, con un canto estraneo alle ragioni di tale onoranza”, ha proposto
reclamo la Soc. Ternana, chiedendo di “annullare e revocare l’ammenda irrogata e, in
subordine, di ridurla”.
A sostegno del gravame, la reclamante rileva che il canto intonato dai propri tifosi non
avrebbe avuto alcun carattere offensivo “né nei confronti dei militari caduti, né tanto meno
nei confronti delle Forze dell’Ordine, di autorità federali o tifosi avversari”. Rileva inoltre
che il comportamento sanzionato non costituirebbe oggetto di infrazione disciplinare per
assenza di uno specifico precetto regolamentare violato. Sostiene infine che il Giudice
Sportivo avrebbe omesso di considerare che la Soc. Ternana disputava la gara in trasferta.
All’odierna riunione è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.
Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta che i sostenitori della Ternana,
durante il minuto di raccoglimento dedicato ai militari del contingente italiano caduti in
Afghanistan vittime di un attentato terroristico, abbiano intonato in coro per circa trenta
secondi “Bandiera rossa”.
Ritiene la Commissione che tale comportamento abbia obiettivamente costituito uno
svilimento del sentimento collettivo di partecipazione ad una tragedia che aveva colpito
l’intera comunità, mortificando conseguentemente il disvalore e la negatività dell’atto
criminale che quelle morti aveva provocato e offendendo quella pietas per i defunti che non
può essere estranea al mondo sportivo.
Conseguentemente, la condotta contestata si pone in evidente violazione della specifica
disposizione federale emanata nelle circostanze in causa, di cui, ex art. 9, n.1, C.G.S., deve
ritenersi oggettivamente responsabile la società di riferimento.
La Commissione, infine, ritiene, nella determinazione della sanzione da irrogarsi, di
condividere i criteri adottati dal Giudice Sportivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e disporre l’incameramento
della tassa.
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