LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 6 giugno 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MANTOVA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio GRAUSO (gara play-off Mantova- Modena del 4/6/2006 – C.U. n. 369 del 5/6/2006). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 6 giugno 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MANTOVA avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio GRAUSO (gara play-off Mantova- Modena del 4/6/2006 – C.U. n. 369 del 5/6/2006). Procedura d’urgenza. Il procedimento: Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Claudio Grauso la squalifica per una giornata effettiva di gara - a seguito dei fatti avvenuti al termine del primo tempo della gara play-off Serie B TIM del 4/6/06 Mantova-Modena - la Soc. Mantova ha proposto reclamo d’urgenza, evidenziando – anche attraverso la produzione di immagini televisive e fotografiche, oltre alle dichiarazioni scritte di alcuni tesserati – l’estraneità del Grauso ai fatti contestati ed il contestuale probabile scambio di persona (con il calciatore del Mantova, Gaetano Caridi) in cui sono incorsi i collaboratori dell’Ufficio Indagine. Il Grauso infatti, a detta della reclamante, sarebbe rientrato negli spogliatoi in largo anticipo rispetto ai protagonisti del diverbio, essendo materialmente estraneo ai fatti avvenuti nel sottopassaggio dello stadio. Nel rilevare dunque la sussistenza dei presupposti perché la Commissione possa avvalersi – ai sensi dell’art. 31 a2) C.G.S. - delle riprese televisive, ha chiesto l’annullamento della sanzione comminata al calciatore Claudio Grauso. All’odierna riunione, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale, dopo aver confermato quanto esposto in memoria, ha richiamato le conclusioni ivi contenute. I motivi della decisione: In via preliminare, questa Commissione è chiamata a verificare la procedibilità del reclamo proposto in via di urgenza avverso la squalifica per una giornata di gara. Invero, l’art. 32 comma 9 C.G.S. limita la proponibilità di tale reclamo ai soli procedimenti “nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”, la cui disciplina è dettata dall’art. 31 C.G.S. Posto che tale articolo dispone al comma a3) che la prova televisiva cosiddetta “a discolpa” possa essere utilizzata (secondo modalità tassative e termini perentori) esclusivamente davanti al Giudice Sportivo, questa Commissione non può che rilevare l’improcedibilità del presente reclamo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dichiara improcedibile il reclamo e delibera di confermare la squalifica per una giornata effettiva di gara del calciatore Claudio Grauso; dispone l'incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it