LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ettore SETTEN – presidente Soc. Treviso: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2 e 3 C.G.S.; Soc. TREVISO: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Treviso-Parma del 19/2/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Ettore SETTEN – presidente Soc. Treviso: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2 e
3 C.G.S.;
Soc. TREVISO: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta
(gara Treviso-Parma del 19/2/06).
Il procedimento
Con provvedimento del 23/2/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
il sig. Ettore Setten, Presidente della Soc. Treviso, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma
1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso
di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e
organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Treviso per violazione dell'art. 2,
comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al
proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del sig. Setten
sarebbero state espressione del diritto di critica, in quanto dirette soltanto ad evidenziare,
seppur con toni aspri peraltro dovuti alla immediatezza della reazione, l’inidoneità di alcune
persone a rivestire il ruolo di arbitro. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni
addebito e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’ammenda di € 15.000,00 per il sig. Setten e di € 15.000,00 per la Soc. Treviso.
Sono comparsi altresì il sig. Setten e il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del sig. Setten
riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “TuttoSport” e “La Gazzetta dello Sport” del
20/2/2006 sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “gli arbitri determinano i risultati delle
partite”, “l’unica cosa da dire agli arbitri e ai guardalinee è che non sono degni di vestire
quella casacca, che si devono vergognare” e “ho visto truffe arbitrali a scapito di squadre
che sono state poi compensate in gare successive”) travalicano il lecito diritto di critica,
perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello
svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei direttori di gara. In particolare, l’utilizzo
dell’espressione “truffa” - sostanzialmente non negato dallo stesso deferito nel corso
dell’odierna udienza – se pur in senso atecnico, evoca indubbiamente comportamenti illeciti,
come tali gravemente offensivi della categoria arbitrale, la cui credibilità è essenza stessa
dell’ordinamento sportivo.
Rilevato infine che nessuna richiesta di rettifica è intervenuta, nei termini previsti dall’art. 8
della legge n. 47/48 sulla stampa, irrilevanti ne appaiono le ragioni dedotte dalla difesa.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del sig. Setten, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti
specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
10.000,00 al sig. Ettore Setten e di € 10.000,00 alla Soc. Treviso.
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