LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Claudio PARENTE e Antonino PRINCI: violazione artt. 1 comma 1 e 7 commi 1 C.G.S. in relazione all’art. 91 comma NOIF e artt. 22 comma 5 e 24 comma 5 del Regolamento della LNP; Soc. CATANZARO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Claudio PARENTE e Antonino PRINCI: violazione artt. 1 comma 1 e 7 commi 1 C.G.S. in relazione all’art. 91 comma NOIF e artt. 22 comma 5 e 24 comma 5 del Regolamento della LNP; Soc. CATANZARO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento del 23/2/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Claudio Parente, Presidente della Soc. Catanzaro, e Antonino Princi, già Vice Presidente della Soc. Ctanzaro, per violazione dell'art. dell'art. 1, comma 1, e dell’art. 7, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 91, comma 2, delle N.O.I.F. ed agli artt. 22, comma 5, e 24, comma 5, del regolamento della L.N.P., nonché la Soc. Catanzaro per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri tesserati. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali si rileva che le conclusioni della Procura Federale sarebbero contraddittorie perché non vi sarebbe stato alcun comportamento contrario ai principi sanciti dall’art. 1 del C.G.S.; in particolare, poi, in quella presentata dal Princi si eccepisce che lo stesso non ha mai svolto compiti di rappresentanza della Società. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per 15 giorni per il Parente, dell’inibizione per 15 giorni per il Princi e a quella dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Catanzaro. Sono comparsi altresì il Princi e i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che i comportamenti del Parente e del Princi sono censurabili. Dalla relazione dell’incaricato dell’Ufficio Indagini risulta che la Soc. Catanzaro non ha provveduto a corrispondere al calciatore Salvatore Monaco gli emolumenti relativi al periodo settembre-novembre 2004, tanto è vero che, con decisione del 6/6/2005, il Collegio Arbitrale presso la L.N.P. ha condannato la società Catanzaro al pagamento degli stessi. Risulta inoltre che nel corso del procedimento i deferiti hanno reso dichiarazioni false in ordine alla vicenda, non producendo alcuna prova documentale a sostegno delle proprie posizioni. Tali comportamenti sono in contrasto con quanto stabilito sia dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. (secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva), sia dall’art. 7, comma 1, del C.G.S. (secondo il quale la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito): ciò in relazione a quanto stabilito dall’art. 91, comma 1, delle N.O.I.F. (secondo il quale le società sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento) e dagli artt. 22, comma 5, e 24, comma 5, del regolamento della L.N.P. (in materia di adempimenti amministrativi e contabili ed economico e finanziari delle Società). Relativamente alla posizione del Princi, questa Commissione ritiene che, pur non avendo rivestito il ruolo di Vice Presidente della Soc. Catanzaro, all’epoca dei fatti risultava essere comunque “socio dirigente” della stessa (come dimostrato dalle deleghe dei poteri di firma e dalle clausole compromissorie depositate presso la Lega Nazionale Professionisti), dovendosi pertanto ritenere il Princi soggetto dell’ordinamento federale e pertanto tenuto all’osservanza dei relativi obblighi. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Princi e del Parente per le violazioni contestate nell’atto di deferimento, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Claudio Parente e al sig. Antonino Princi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società nell’ambito federale per giorni 15, e quella dell’ammenda di € 3.000,00 alla Soc. Catanzaro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it