LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giuseppe PAPADOPULO – allenatore Soc. Palermo: violazione artt. 3 comma 1, e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione artt. 2 comma 3 e 4, e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva.(dichiarazioni alla stampa del 30/3/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Giuseppe PAPADOPULO – allenatore Soc. Palermo: violazione artt. 3 comma 1, e 4
comma 3 C.G.S.;
Soc. PALERMO: violazione artt. 2 comma 3 e 4, e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità
oggettiva.(dichiarazioni alla stampa del 30/3/06).
Il procedimento
Con provvedimento del 10/4/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Giuseppe Papadopulo, allenatore tesserato per la Soc. Palermo, per violazione dell'art. 3,
comma 1 e dell’art. 4, comma 3 del C.G.S., per avere adombrato, nell’ambito di
dichiarazioni rese ad organi di informazione, dubbi sulla correttezza e regolarità della gara
Palermo-Treviso del 26 marzo 2006, ed in particolare sulle motivazioni che avrebbero spinto
la società Treviso ad affrontare l’incontro in questione, sottintendo l’esistenza di un obiettivo
preordinato a danneggiare la Soc. Palermo e così influendo sulla correttezza stessa dello
svolgimento dell’intero Campionato; con il medesimo atto è stata altresì deferita la Soc.
Palermo per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 e dell’art. 3 camma 2 del C.G.S., per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Palermo ha fatto
pervenire una propria memoria difensiva.
In particolare, la Soc. Palermo afferma essersi trattato di un malinteso e di una cattiva
espressione da parte del sig. Papadopulo, il quale, con le dichiarazioni rilasciate nel corso
della conferenza stampa del 29 marzo, voleva unicamente sottolineare il grande impegno
profuso dalla propria squadra per imporsi sulla squadra avversaria, senza in alcun modo
mettere in dubbio la professionalità e la correttezza del Treviso.
Tale fraintendimento sarebbe stato dallo stesso Papadopulo chiarito dopo la conferenza
stampa, attraverso un comunicato pubblicato sul sito Internet della Soc. Palermo con il quale
– pur non valendo come rettifica ex art. 8 della legge 47/1948 – il deferito ha voluto
pubblicamente e nell’immediatezza dei fatti precisare il contenuto delle proprie
dichiarazioni.
La Soc. Palermo, dal canto suo, avrebbe chiarito il significato delle parole del Papadopulo
attraverso le dichiarazioni rese dal Presidente Zamparini, il quale, a proposito della
conferenza stampa del proprio allenatore, ha voluto a sua volta escludere l’ipotesi di un
complotto o di una possibile irregolarità della gara in questione.
In conclusione, i deferiti chiedono il proscioglimento dagli addebiti loro contestati.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto
la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda
di € 5.000,00 per il Papadopulo e di € 5.000,00 per la Soc. Palermo.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Papadopulo, rilasciate in
occasione di una conferenza stampa tenutasi il 29 marzo 2006 e riportate dal quotidiano
“Corriere dello Sport-Stadio” il 30 marzo 2006, sono censurabili.
Anche in questo caso, è opportuno preliminarmente ribadire come non siano ammissibili le
generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni volte ad adombrare dubbi generici circa la
regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del Campionato.
Come è stato più volte osservato, l’ordinamento sportivo riconosce ovviamente il diritto dei
soggetti ad esso facenti parte di manifestare liberamente il proprio pensiero, pur imponendo
agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti
nell’ambito federale”, contegni conformi ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine
previsti dal comma 1 dell’art. 1 del C.G.S., cardine assoluto della disciplina sportiva.
Alcune delle affermazioni rese dall’incolpato (in particolare: “domenica il Treviso non è
venuto a giocare solo per se stesso, ma anche per qualche altra rivale del Palermo”,
“…contro il Treviso sapevo che saremmo potuti andare incontro ad una domenica
particolare… i motivi mi sono noti…e non riguardano la mia squadra”, “c’era una persona
del Chievo…francamente la cosa mi ha stupito e mi chiedo cosa ci faceva a Palermo se il
Chievo ha già affrontato due volte sia noi che il Treviso…”), tenuto conto del contenuto
letterale e soprattutto valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, mettono in
dubbio l’effettiva regolarità e correttezza della gara Palermo-Treviso del 26/3/06 e lo
svolgimento dell’intero Campionato di Serie A, e rappresentano giudizi lesivi della
reputazione di altri tesserati operanti nell’ambito federale.
In particolare, ponendo la domanda retorica sulle ragioni della presenza di un dirigente del
Chievo allo stadio, l’odierno deferito ha insinuato un’indebita ingerenza di una squadra
(diretta avversaria del Palermo nella corsa verso la qualificazione UEFA) nei confronti della
soc. Treviso e la sussistenza di particolari motivazioni ad affrontare la gara “indotte” dal
Chievo stesso e finalizzate a penalizzare la Soc. Palermo.
Ciò che il Papadopulo sostiene di aver voluto dire è oggettivamente incompatibile con il
tenore delle dichiarazioni rilasciate consapevolmente da un soggetto esperto, protagonista da
molti anni del calcio professionistico nazionale, in occasione di una conferenza stampa
avvenuta quattro giorni dopo la gara incriminata (e quindi non essendo frasi “estorte” o
rilasciate “a caldo” nell’immediato dopo partita).
Le precisazioni effettuate dal deferito attraverso il sito ufficiale della Soc. Palermo non
costituiscono formale rettifica ex art. 8 della legge n. 47/48 (“Legge sulla stampa”) né
tantomeno dichiarazioni pubbliche di precisazione idonee, considerato la diversa diffusione
dei mezzi di comunicazione utilizzati, ad escludere la responsabilità del Papadopulo o anche
solo ad influire sulla quantificazione della sanzione.
Analogamente, la circostanza, di certo positiva e meritoria, che il Presidente della Soc.
Palermo abbia confermato pubblicamente la propria fiducia sulla correttezza della condotta
della Soc. Treviso non può incidere sulla quantificazione della sanzione, stante il limite
normativo sancito dall’art. 4, comma 5 C.G.S. che non lascia discrezionalità alcuna agli
organi della Giustizia Sportiva.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità disciplinare del Papadopulo e, conseguentemente,
anche quella della Soc. Palermo.
Pertanto, sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a
mettere in dubbio la regolarità di una gara e dello svolgimento dell’intero Campionato, e a
ledere altresì il prestigio, la reputazione e la credibilità di due società avversarie, anche in
relazione all’eco negli organi di informazione, considerata altresì la precisazione pubblicata
sul sito Internet della Soc. Palermo e l’assenza di precedenti specifici per l’incolpato -
risultano quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Giuseppe Papadopulo la sanzione
dell’ammenda di € 5.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per la
Soc. Palermo.
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