LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Emanuele FILIPPINI – tesserato Soc. Treviso: violazione art. 3 commi 1 e 4 C.G.S.; Soc. TREVISO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (dichiarazioni alla stampa del 16/11/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 330 DEL 27 aprile 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Emanuele FILIPPINI – tesserato Soc. Treviso: violazione art. 3 commi 1 e 4 C.G.S.;
Soc. TREVISO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva.
(dichiarazioni alla stampa del 16/11/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 31/3/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Emanuele Filippini, tesserato per la Soc. Treviso, per violazione dell'art. 3, commi 1 e 4 del
C.G.S., per aver espresso, nell’ambito di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi
lesivi della reputazione di un tesserato (nello specifico, il Presidente della soc. Palermo,
Maurizio Zamparini); con il medesimo atto è stata altresì deferita la Soc. Treviso per
violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione
ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti non hanno fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell'ammenda di € 5.000,00 per il Filippini e di € 5.000,00 per la Soc. Treviso.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Filippini, rilasciate al
quotidiano “Giornale di Sicilia” il 16 novembre 2005, sono censurabili.
Giova preliminarmente ribadire come non siano ammissibili gli attacchi che toccano profili
della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né tanto meno
le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari.
Come è stato più volte osservato da questa Commissione, l’ordinamento sportivo riconosce il
diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero,
pur imponendo agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi
operanti nell’ambito federale”, contegni conformi ai doveri generali di lealtà, probità e
rettitudine previsti dal comma 1 dell’art. 1 del C.G.S., vero e proprio cardine della disciplina
sportiva.
L’inalienabile diritto di esprimere il proprio pensiero non può infatti considerarsi assoluto,
incontrando un (insuperabile) limite nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle
persone.
Alcune delle affermazioni rese dall’incolpato e dirette al Presidente della Soc. Palermo (in
particolare: “Zamparini è stato vile. Ha minacciato di portarci in tribunale perché non
accettvamo alcune offerte” ”…da questa persona [Zamparini] bisogna attendersi di tutto. La
città merita un presidente migliore, non un padre-padrone”), tenuto conto del contenuto
letterale e valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, esprimono giudizi lesivi
della reputazione di altri tesserati operanti nell’ambito federale, mettendo in dubbio la
correttezza del loro operato.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità disciplinare del Filippini e, conseguentemente,
anche quella della Soc. Treviso.
Pertanto, sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni e della loro idoneità a
ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità di un tesserato di altra società - risultano
quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Emanuele Filippini la sanzione
dell’ammenda di € 3.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 per la
Soc. Treviso.
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