LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Daniele ADANI – tesserato Soc. Ascoli: violazione art. 27 comma 2 e 4 Statuto Federale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Daniele ADANI – tesserato Soc. Ascoli: violazione art. 27 comma 2 e 4 Statuto Federale Con provvedimento del 28/4/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Daniele Adani, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Ascoli, per violazione dell'art. 27, commi 2 e 4, del C.G.S. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una istanza di rinvio, in quanto la convocazione per lo svolgimento del procedimento è stata fatta, a causa di un errore materiale, per il giorno 18/4/2005 e non per il giorno 18/5/2005, con l’effetto di non consentire una adeguata attività difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, in ordine alla richiesta di rinvio, si è rimesso alle decisioni della Commissione. La Commissione, in accoglimento della richiesta, rinvia la trattazione al 14 giugno 2006, ore 9.
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