LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Antonio LANGELLA – tesserato Soc. Cagliari: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. CAGLIARI: violazione art. 2 commi 4 e 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Cagliari-Juventus del 15/4/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Antonio LANGELLA – tesserato Soc. Cagliari: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi
1 e 3 C.G.S.;
Soc. CAGLIARI: violazione art. 2 commi 4 e 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara
Cagliari-Juventus del 15/4/06).
Il procedimento
Con provvedimento del 27/4/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Antonio Langella, calciatore tesserato per la Soc. Cagliari, per violazione dell'art. 3, comma
1, e 4, commi 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi
di informazione, giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e degli Organi federali,
nonché la Soc. Cagliari per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Langella ha fatto pervenire
una memoria difensiva, nella quale si rileva che alle parole pronunciate sarebbe stato dato un
significato diverso da quello reale, in quanto l’intervista di cinque minuti è stata riassunta in
due righe. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dall’addebito contestato e, in
subordine, l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
dell’ammenda di € 3.000,00 per il Langella e di € 3.000,00 per la Soc. Cagliari.
È comparso altresì il difensore del Langella il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, sottolineando in particolare la buona fede del proprio assistito,
ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Langella
riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Gazzetta dello Sport” del 19/4/2006 sono
censurabili.
L’affermazione fatta dall’incolpato (“ci vogliono far pagare quello che è successo con la
Reggina”) travalica il lecito diritto di critica, perché, senza alcun fondamento probatorio,
tende ad insinuare dubbi sulla correttezza e sulla imparzialità del Direttore di gara e degli
Organi della Giustizia Sportiva, sottintendendo l’esistenza di un disegno preordinato a
danneggiare la Soc. Cagliari.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Langella, alla quale segue quella
oggettiva della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti
specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della ammenda di €
3.000,00 a Antonio Langella e di € 3.000,00 alla Soc. Cagliari.
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