LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 356 DEL 24 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Gianfranco ANDREOLETTI – tesserato Soc. Albinoleffe: violazione art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 85 NOIF; Soc. ALIBINOLEFFE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 356 DEL 24 maggio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Gianfranco ANDREOLETTI – tesserato Soc. Albinoleffe: violazione art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 85 NOIF; Soc. ALIBINOLEFFE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento dell’11/5/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Gianfranco Andreoletti, Presidente della Soc. Albinoleffe, per violazione dell'art. 7, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Albinoleffe per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale la difesa rileva la non punibilità dei deferiti per difetto di qualsivoglia elemento psicologico, ritenendo comunque imputabile esclusivamente alla responsabilità di terzi (nello specifico, la società Scame s.r.l. nella persona del sig. Valerio Sacchi, dipendente della stessa) l’omessa trasmissione alla Covisoc. La condotta contestata si sarebbe quindi verificata in assoluta buona fede da parte dei deferiti, rientrando nelle competenze affidate alla Scame anche quella di provvedere non solo alla tenuta ma anche alla trasmissione agli organi federali della documentazione contabile della Soc. Albinoleffe. In altri termini, si sarebbe trattato di un incidente di percorso isolato e senza precedenti, comunque “sanato” dall’immediato invio della relativa documentazione. La mancanza di dolo o colpa grave condurrebbe pertanto, a detta dei deferiti, alla loro non punibilità. In ultima analisi, la difesa dei deferiti afferma che i termini per la trasmissione di tali documenti non avrebbero il carattere della perentorietà. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dall’addebito contestato per non essere i soggetti deferiti punibili, difettando ogni elemento psicologico o, in via subordinata, avendo agito in totale buona fede o, in via ancora subordinata, non essendo i termini “violati” perentori. Infine, in via ancora subordinata, i deferiti chiedono la commutazione dell’eventuale sanzione che verrà loro comminata in una ammonizione, ovvero l’applicazione della sanzione minima. In via istruttoria, i deferiti chiedono prova testimoniale sui capitoli di prova indicati nella propria memoria difensiva, in via alternativa all’utilizzazione della dichiarazione scritta rilasciata sulle medesime circostanze dal teste indicato, prodotta in atti. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione per un anno per il sig. Andreoletti e a quella della ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Albinoleffe. È comparso altresì il Presidente della soc. Albinoleffe insieme al difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile. Preliminarmente, questa Commissione, ritiene utilizzabile la dichiarazione del sig. Sacchi prodotta dalla difesa – e pertanto sovrabbondante la prova testimoniale del predetto richiesta in via alternativa – anche se irrilevante ai fini del decidere. Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Albinoleffe non ha fatto pervenire alla CO.VI.SO.C. - entro il termine previsto dall’art. 85, punto III A, delle N.O.I.F. (cioè entro 45 giorni dalla fine di ciascun trimestre dell’esercizio) - la relazione semestrale al 31 dicembre 2005, nonché i prospetti relativi al rapporto RI, PA e PD su dati semestrali, alla stessa data. Non risultano fondate né la prospettazione difensiva volta a richiamare l’assenza di qualsivoglia elemento psicologico in capo ai deferiti, né quella volta ad affermare la ordinatorietà del termine di 45 giorni, trattandosi di termine – come già affermato da questa Commissione - collegato alla irrogazione di una sanzione che, altrimenti, verrebbe vanificata laddove il soggetto destinatario potesse a suo piacimento non rispettarlo. Le modalità organizzative interne attraverso le quali le società dell’ordinamento federale decidono di provvedere ai propri adempimenti (compreso quello di trasmissione periodica di dati contabili alla CO.VI.SOC) non fanno in alcun modo venir meno la responsabilità delle stesse ai fini disciplinari. L’utilizzo di collaborazioni esterne, l’affidamento in “outsourcing” di attività aziendali, non valgono ad escludere l’imputabilità delle relative condotte ai soggetti federali destinatari delle norme eventualmente violate. Il comportamento in questione integra pertanto la violazione dell’art. 7, comma 1, del C.G.S., secondo il quale la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del sig. Andreoletti, quale Presidente e rappresentante legale della Società, alla quale segue quella diretta della Società stessa. Sanzioni eque, in considerazione di quanto sancito dall’art. 7, commi 2 e 7, tenuto tuttavia conto dell’apprezzabile condotta processuale del deferito sig. Andreoletti, degli orientamenti degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi e considerato che tale condotta non ha prodotto né vantaggi alla Società né pregiudizi per terzi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione per sei mesi al sig. Gianfranco Andreoletti e quella dell’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Albinoleffe.
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