LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.263/C del 22/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANTONIO GHOMSI (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA PERUGIA-PISA DEL 5 MARZO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.263/C del 22/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANTONIO GHOMSI (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA PERUGIA-PISA DEL 5 MARZO 2006). Con atto in data 8 Marzo 2006 la società Perugia Calcio S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Perugia Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it