LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.270/C del 29/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIUSEPPE RINALDI (C.U. N.253/C DEL 14/3/2006 GARA CHIETI-JUVE STABIA DEL 12 MARZO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.270/C del 29/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIUSEPPE RINALDI (C.U. N.253/C
DEL 14/3/2006 GARA CHIETI-JUVE STABIA DEL 12 MARZO 2006).
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo squalificava per
due gare effettive il calciatore Giuseppe Rinaldi della società S.S. Juve Stabia
S.r.l. “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.
Avverso tale decisione proponeva reclamo la società argomentando
che la condotta del Rinaldi era stata determinata dall’atteggiamento
ostruzionistico da parte del Chieti che si protraeva da qualche tempo. Lo
stesso atteggiamento teneva anche, nell’occasione, un calciatore dello stesso
Chieti che tentava di ritardare la ripresa del gioco. A seguito di ciò il Rinaldi,
intendendo affrettare i tempi, colpiva involontariamente le gambe
dell’avversario nel tentativo di recuperare subito il pallone: questa condotta,
pertanto, non poteva essere ritenuta violenta. Concludeva chiedendo la
riduzione della squalifica ad una sola giornata.
La Commissione rileva che dal referto arbitrale, atto ufficiale che fa
piena prova, risulta che il Rinaldi, a gioco fermo, si era avvicinato al calciatore
avversario colpendolo con un calcio sullo stinco, senza peraltro provocare
particolari conseguenze. Se questo è lo svolgimento dei fatti – e non può
essere messo in dubbio – la decisione del Giudice Sportivo appare corretta.
Lo sferrare un calcio, aldilà della forza adoperata, è comunque un gesto di
violenza e non una semplice manifestazione di insofferenza o di superamento
della volontà contraria. Diverso è, infatti, spingere o allontanare l’avversario,
diverso è colpirlo con un gesto che attinge comunque con impatto
apprezzabile l’altrui persona.
La squalifica inflitta è quindi adeguata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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