LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE PIU’ UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE STEFANO MEDDA (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA SASSARI TORRESPISTOIESE DEL 19 MARZO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA DUE PIU’ UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE STEFANO
MEDDA (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA SASSARI TORRESPISTOIESE
DEL 19 MARZO 2006).
Con ricorso del 23 marzo 2006 la società Pol. Sassari Torres S.p.a.
impugna la decisione del Giudice Sportivo, a fronte della quale il calciatore
Stefano Medda è stato squalificato per tre gare effettive “perché mentre
lasciava il campo a seguito di provvedimento disciplinare dell’arbitro, rivolgeva
ad un assistente di questo ripetute espressioni ingiuriose”.
Deduce che l’espulsione del calciatore sarebbe avvenuta a seguito di
un macroscopico errore dell’arbitro, che avrebbe interpretato come chiara
occasione da rete una semplice azione di attacco della Pistoiese, espellendo
il Medda per aver trattenuto per la maglia l’avversario e sostiene che il Medda
non avrebbe insultato il collaboratore arbitrale, essendosi limitato a dirgli “ma
chi vi ha mandato ad arbitrare”.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto
dell’assistente arbitro, costituente prova certa, non certo superabile dalle
semplici dichiarazioni rilasciate per tabulas da terzi e depositate in atti e
comunque non confermate innanzi allo scrivente Giudice, risulta
incontestabilmente che il Medda ha proferito nei confronti del segnalinee la
seguente frase: “Vaffanc.., siete tre bastardi. Pezzi di . .Vaffanc… “-.
Orbene non vi è chi non veda che tale frase ha un chiaro contenuto
altamente offensivo ed insultante, avendo il calciatore travalicato addirittura il
limite minimo del rispetto comunque dovuto non solo all’arbitro ed ai suoi
collaboratori, ma anche ad un quisque de populo.
La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e,
conseguentemente, confermata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Pol. Sassari Torres S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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