LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA TARANTO-GALLIPOLI DEL 20 MARZO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.282/C del 05/04/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA TARANTO-GALLIPOLI DEL 20 MARZO 2006). La società Taranto Sport S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara contro il Gallipoli del 20 marzo 2006, ha irrogato la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro “per indebita introduzione all’interno dello stadio e successivo uso, operato prima e durante la gara, di giochi pirici, bengala, fumogeni e petardi, senza conseguenze; per lancio nel recinto di una bottiglietta semipiena, senza colpire”. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente punitiva in considerazione del fatto che nella specie si sarebbe trattato dell’esplosione di petardi e dell’accensione di fumogeni al solo scopo di festeggiare l’evento e non certo con intenzioni intimidatorie. Evidenzia poi l’assoluta assenza di danni a persone o cose e di aver ricevuto i complimenti, per l’organizzazione dell’evento, dallo stesso Presidente della Lega Professionisti Serie C, come documentato da copia di articolo di giornale depositata in atti. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutato che la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini parla di fuochi pirotecnici proiettati verso l’alto, con numerose scintille che si sono dissolte nell’aria e che esclude la sussistenza di danni, ritiene che nel caso in esame si debba effettivamente, in sintonia con l’assunto della reclamante, ridimensionare l’accaduto, sia per la modesta potenza dei fuochi artificiali fatti esplodere, sia perchè i fumogeni sono stati accesi per festeggiare lo svolgimento della gara. Peraltro la circostanza che i fuochi siano stati introdotti ed accesi, seppur a scopo di festeggiamento e non di offesa e che sia stata lanciata una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, impone comunque l’irrogazione di una sanzione, seppur più lieve di quella adottata dal Giudice Sportivo. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, si deve convenire con la società che l’ammenda irrogata dal Primo Giudice è troppo afflittiva in relazione alla portata reale dei fatti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l. riducendo l’ammenda a 2.000,00 euro. La tassa non va addebitata.
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