LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.293/C del 12/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 4.000,00 EURO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI CASTALDO (C.U. N.269/C DEL 28/3/2006 GARA JUVE STABIAGROSSETO DEL 27 MARZO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.293/C del 12/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 4.000,00 EURO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI CASTALDO (C.U. N.269/C DEL 28/3/2006 GARA JUVE STABIAGROSSETO DEL 27 MARZO 2006). La società S.S. Juve Stabia S.r.l. interpone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n.269 del 28 marzo 2006) che ha comminato nei suoi confronti l’ammenda di 4.000,00 euro per avere nel corso della gara Juve Stabia - Grosseto del 27/3/2006 “dato luogo a breve ritardo sull’ora d’inizio della gara e avere fatto oggetto di numerosi sputi un assistente arbitrale che ne restava colpito in più parti del corpo; perché al termine della gara propri tesserati e dirigenti davano luogo ad insistite azioni aggressive nei confronti di tesserati della squadra avversaria così realizzando situazioni di colluttazioni diffuse che si protraevano anche in conseguenza degli interventi violenti di addetti della società e persone che sostavano abusivamente all’interno del recinto di gioco; in tale contesto l’allenatore della squadra ospite, contro il quale erano già stati lanciati sputi da parte degli spettatori, veniva colpito da un esagitato con un pugno al volto”. In sintesi, in primis la società istante rappresenta che vi sarebbero delle divergenze tra i rapporti dei diversi ufficiali di gara circa l’innesco e lo svolgimento degli incidenti. Questi ultimi non avrebbero comunque influito sulla gara condotta in porto regolarmente; andrebbe inoltre considerata come attenuante la fattiva opera dei dirigenti della società ospitante solo grazie all’impegno dei quali sarebbe stata ripristinata la calma. Quanto poi alla riconosciuta e deprecabile aggressione dell’allenatore del Grosseto, signor Gianluca Gallorini, questi avrebbe in ogni caso guadagnato gli spogliatoi con le proprie gambe. La società Juve Stabia ritiene dunque eccessivamente affittiva la sanzione pecuniaria e ne richiede la riduzione. Alla riunione odierna per conto della società medesima è presente l’ avv. Monica Fiorillo dello studio Chiacchio di Napoli. Nel proprio intervento il legale si rifà sostanzialmente alle memorie scritte replicando la richiesta di attenuazione della sanzione. Orbene, questa Commissione ritiene che le tesi esposte non possano in nulla essere condivise. Ciò in quanto le asserite e lievi difformità lessicali usate negli atti dai diversi ufficiali di gara, consentono in ogni caso di fare emergere con chiarezza il quadro sostanziale dei deprecabili episodi così come verificatisi. Ugualmente non rilevante appare il fatto che la partita si sia regolarmente conclusa, essendo gli episodi di aggressione verificatisi alla fine dell’incontro e con un indice di tensioni tale da innescarne potenzialmente di ulteriori. Quanto alla invocata attenuante per il fatto che “solo” i fattivi interventi della dirigenza locale abbiano riportato la calma, si osserva che è proprio tale avverbio che fa emergere la virulenza degli episodi di aggressione in parola. Appare di contro il caso di sottolineare come la dirigenza ospitante abbia posto in essere non già interventi opportuni, ma semplicemente doverosi, atteso che è in capo alla stessa insieme con le autorità di polizia la responsabilità del regolare svolgimento della manifestazione e la tutela dei protagonisti e partecipanti tutti. Quanto all’aggressione dell’allenatore del Grosseto, appare coerente rifarsi al contenuto dell’allegato certificato medico. Per quanto sopra, ritiene questa Commissione che siano del tutto inconsistenti le invocate attenuanti e che la sanzione così come configurata dal Giudice Sportivo sia pienamente appropriata. È dunque senz’altro da respingere il ricorso prodotto dalla società, società che - ricordiamo - nel presente campionato 2005/2006 è già stata all’attenzione di questa Commissione Disciplinare per analoghe deprecabili situazioni. Con lo stesso atto la società interpone reclamo anche avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n.269 del 28 marzo 2006) che ha comminato nei confronti del proprio calciatore Luigi Castaldo la squalifica per due gare effettive in quanto “al termine della gara dava luogo a ripetute colluttazioni con un avversario provocando le reazioni con fatti di reciproche aggressioni da parte di altri tesserati delle due squadre” ritenendo con ciò l’entità della sanzione eccessivamente severa. A sostegno della propria tesi la società istante rappresenta in sintesi che: 1) pur censurabile e non esemplare, la condotta del Castaldo debba essere ridimensionata atteso che non di reiterate colluttazioni si sarebbe trattato, ma di una unica occasione nella quale pur senza colpirlo, il proprio calciatore sarebbe venuto in contatto con l’avversario dal quale avrebbe poi ricevuto uno schiaffo; 2) vi sarebbero talune espressioni testuali da parte degli ufficiali di gara che parlano di generico parapiglia e non già di più gravi aggressioni o colluttazioni. Alla riunione odierna, in rappresentanza della società, l’avvocato si rifà sostanzialmente a quanto già detto per iscritto, insistendo per la riduzione della squalifica del Castaldo. La Commissione letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di non poter accogliere il gravame. Emergono infatti chiaramente le circostanze in base alle quali il calciatore della Juve Stabia è dapprima venuto alle mani con un avversario. Una volta separato, ha nondimeno cercato di nuovo lo scontro dirigendosi con fare minaccioso sul calciatore del Grosseto che a sua volta ha reagito. Anche il Castaldo dunque con il proprio comportamento ha contribuito ad alimentare il clima acceso di fine incontro. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è dunque da ritenersi appropriata e merita integrale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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