LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.299/C del 19/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FRANCESCO SPECCHIA (C.U. N.280/C DEL 4/4/2006 GARA CAVESE-BENEVENTO DEL 2 APRILE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.299/C del 19/4/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FRANCESCO
SPECCHIA (C.U. N.280/C DEL 4/4/2006 GARA CAVESE-BENEVENTO DEL
2 APRILE 2006).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha presentato reclamo la società
Benevento Calcio S.r.l. che, lamentando l’eccessiva afflittività della sanzione,
ne richiede la riduzione. L’istanza viene motivata con una diversa valutazione
dei fatti esaminata dal Giudice Sportivo ed allo stesso riferiti dal collaboratore
dell’Ufficio Indagini.
In primo luogo si sottolinea come l’episodio relativo alla mischia
creatasi davanti alla panchina della società ospite, e che ha visto protagonisti
l’allenatore Specchia e il dirigente della Cavese sig. Fariello, dall’attento
esame degli atti ufficiali appare ridimensionabile rispetto all’interpretazione
data dal Giudice Sportivo; infatti, appare strano che tale evento, certamente
non sfuggito all’attenzione del direttore di gara, non abbia indotto quest’ultimo
ad assumere provvedimenti disciplinari. L’unica spiegazione plausibile è che
l’episodio non sia stato di grande rilevanza.
In secondo luogo si precisa che le frasi proferite dall’allenatore
Specchia e riportate nel rapporto del collaboratore, sono chiaramente non
dirette all’arbitro con volontà offensiva, bensì inquadrabili come pronunciate
all’interno di una considerazione personale.
All’odierna riunione la società ricorrente è rappresentata dall’avv.
Monica Fiorillo la quale, ribadendo i motivi del ricorso, insiste per una
riduzione della sanzione.
Ritiene la Commissione che il ricorso sia meritevole di accoglimento in
quanto fondato su motivazioni condivisibili.
L’esame degli atti induce a ritenere che il primo episodio vada
sanzionato indipendentemente dalla mancanza di provvedimenti assunti
dall’arbitro, ma che il secondo episodio non possa essere valutato come un
atteggiamento offensivo verso l’arbitro bensì come comportamento
complessivamente irriguardoso verso lo stesso e comunque limitato alla sfera
di considerazioni personali.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Benevento Calcio S.r.l. riducendo la
squalifica all’allenatore Francesco Specchia a due gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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