LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.299/C del 19/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 18/4/2006 DIRIGENTE FABRIZIO MAGLIA E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ROBERTO PASCA (C.U. N.280/C DEL 4/4/2006 GARA LATINA-VIGOR LAMEZIA DEL 2 APRILE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.299/C del 19/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 18/4/2006 DIRIGENTE FABRIZIO MAGLIA E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ROBERTO PASCA (C.U. N.280/C DEL 4/4/2006 GARA LATINA-VIGOR LAMEZIA DEL 2 APRILE 2006). Reclamando avverso le decisioni con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Roberto Pasca la squalifica per due gare effettive ed al proprio dirigente accompagnatore sig. Fabrizio Maglia l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 18/4/2006, per avere tenuto – durante il corso della gara Latina-Vigor Lamezia disputatasi il 2/4/2006 – il primo il “comportamento offensivo verso un assistente” ed il secondo il “comportamento non regolamentare in campo e la condotta ripetutamente offensiva verso un assistente arbitrale” di cui viene loro rispettivamente fatto debito, la società Vigor Lamezia si duole dell’entità delle sanzioni irrogate e, dando dell’accaduto la versione resa nell’atto di impugnazione chiede ridursi, ad una sola gara effettiva l’entità della squalifica inflitta al calciatore e nella misura ritenuta opportuna dalla Commissione Disciplinare l’inibizione del dirigente. La Commissione, letto il reclamo, acquisito dall’arbitro un supplemento di rapporto, esaminati gli atti ufficiali, ritiene la doglianza priva di pregio. Questo poiché non può assolutamente recepirsi per valido il concetto che la non condivisione di una decisione assunta dal direttore di gara arbitrale possa sotto qualsivoglia profilo giustificare comportamenti simili a quelli ascritti agli incolpati, riaffermati, con precisa descrizione per quanto precipuamente concerne il dirigente, nel citato supplemento di rapporto e che comunque la società in buona sostanza non smentisce essere posti in essere. Di conseguenza, le impugnate decisioni, non risultando censurabili, né per quanto concerne la fondatezza dei titoli di incolpazione, né sotto il profilo di una corretta graduazione delle sanzioni, merita integrale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Vigor Lamezia S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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