LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.308/C del 28/4/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.307/C DEL 26/4/2006 GARA SAMBENEDETTESE-GENOA DEL 23 APRILE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.308/C del 28/4/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.
AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.307/C DEL
26/4/2006 GARA SAMBENEDETTESE-GENOA DEL 23 APRILE 2006).
Con due separati ricorsi del 25 e 27 Aprile 2006 il Genoa Cricket and
Football Club proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo
presso la Lega Professionisti Serie C per l’annullamento, nel primo ricorso,
dell’omologazione del risultato della gara Sambenedettese-Genoa e, nel
secondo ricorso per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo
pronunciata in data 26/4/2006 con il C.U. n.307/C nonché, affinché venisse
disposta a carico della società Sambendedettese la sanzione di cui all’art.12
comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva
All’odierna udienza del 28/4/2006 i legali del Genoa e quello della
resistente Sambenedettese convenivano sul sostanziale assorbimento del
reclamo del 27/4/2006 rispetto a quello del 25/4 stesso.
Questa Commissione ritiene conformemente che il reclamo del 27/4
contenga in modo esaustivo ed assorbente il petitum del Genoa e cioè la
richiesta dell’annullamento della decisone del Giudice Sportivo e la
irrogazione della punizione sportiva di cui all’art.12 comma 3 del C.G.S.-.
Il Genoa Football Club, nel ricorso citato, evidenziava che la gara
Sambenedettese-Genoa del 23/4/2006 era iniziata con 19 minuti di ritardo e
segnatamente alle ore 15,19 anziché alle ore 15,00 previste. Il ritardo era
stato determinato dal comportamento dei tifosi della Sambenedettese
descritto negli atti ufficiali di gara che aveva indotto l’arbitro a posporre l’inizio
della gara. In modo particolare nel suo rapporto ufficiale l’arbitro osservava
che ”la gara iniziava con 19 minuti di ritardo… per disposizione del primo
dirigente della Polizia di Stato… che ha disposto che la partita non iniziasse
per gravi motivi di ordine pubblico. Alle 15,19, dopo che la situazione era
tornata sotto controllo, ha autorizzato l’inizio della gara”.
L’argomentazione del Genoa è che la riduzione del periodo massimo di
tolleranza consentito alle squadre per la presentazione in campo per l’inizio
della gara disposto dal Consiglio di Lega nel Comunicato Ufficiale n.232/C
che riduce il periodo descritto da 45 a 10 minuti, innovando il contenuto
normativo dell’art. 54 n.3 delle N.O.I.F., debba applicarsi anche qualora la
sospensione dell’inizio della gara avvenga per motivi di ordine pubblico, così
come previsto dall’art. 62 delle N.O.I.F. stesse; ritiene, cioè, la società
ricorrente che la riduzione del termine indicata nel C.U. n.232/C debba essere
estensivamente applicata anche all’art. 62 delle N.O.I.F.-.
Non pare a questa Commissione che l’interpretazione della ricorrente
sia degna di accoglimento.
Innanzitutto, per quei principi generali dell’ordinamento che
impediscono la natura estensiva o analogica là dove si interpreta sui termini
normativi disposti. Inoltre, pur convenendo che la norma contenuta nel C.U.
n.132/C tenda ad assicurare il contestuale inizio delle gare nei diversi campi
della Lega, non può ritenersi che i motivi di ordine pubblico vengano sottratti
alla disposizione speciale contenuta nell’art.62 che non appare modificata; se
per altro tale modifica si volesse avere introdotto doveva essere
esplicitamente indicato.
Per questi motivi, la Commissione ritenuto assorbito il reclamo del
25/4/2006 nel successivo del 27/4/2006
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società Genoa Cricket and Football
Club S.p.a.
La tassa va addebitata.
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