LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.351/C del 24/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE MARCO BIAGIANTI (F.C. PRO VASTO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.322/C DEL 9/5/2006 GARA PRO VASTO-REAL MARCIANISE DEL 7 MAGGIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.351/C del 24/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE MARCO BIAGIANTI (F.C. PRO VASTO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.322/C DEL 9/5/2006 GARA PRO VASTO-REAL MARCIANISE DEL 7 MAGGIO 2006). Con ricorso del 10/5/2006 il calciatore Marco Biagianti, tesserato per la F.C. Pro Vasto S.r.l., impugna la decisione del Giudice Sportivo, a fronte della quale è stato squalificato per due gare effettive “per comportamento offensivo verso l’arbitro”. Deduce di non aver proferito insulti all’arbitro, ma di essersi limitato a rivolgere frasi di dissenso con sè stesso per non essere riuscito a tenere la palla in gioco. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto arbitrale, costituente prova certa, risulta acclarato che il tesserato, non essendo d’accordo per una decisione arbitrale, ha proferito nei confronti dell’arbitro la seguente frase: “vaff… ”. Orbene, se si considera che tale frase ha un chiaro contenuto offensivo ed insultante, non vi è chi non veda che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta equa e proporzionata al disvalore del fatto, che deve essere qualificato come antisportivo ed illecito. La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e, conseguentemente, confermata, non potendo essere accolta nemmeno la richiesta subordinata, e cioè la commutazione di una giornata di squalifica in sanzione pecuniaria. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Marco Bigianti (F.C. Pro Vasto S.r.l.). La tassa va addebitata.
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