LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.351/C del 24/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE MARCO BIAGIANTI (F.C. PRO VASTO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.322/C DEL 9/5/2006 GARA PRO VASTO-REAL MARCIANISE DEL 7 MAGGIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.351/C del 24/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO CALCIATORE MARCO BIAGIANTI (F.C. PRO VASTO S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.322/C DEL
9/5/2006 GARA PRO VASTO-REAL MARCIANISE DEL 7 MAGGIO 2006).
Con ricorso del 10/5/2006 il calciatore Marco Biagianti, tesserato per la
F.C. Pro Vasto S.r.l., impugna la decisione del Giudice Sportivo, a fronte della
quale è stato squalificato per due gare effettive “per comportamento offensivo
verso l’arbitro”.
Deduce di non aver proferito insulti all’arbitro, ma di essersi limitato a
rivolgere frasi di dissenso con sè stesso per non essere riuscito a tenere la
palla in gioco.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto
arbitrale, costituente prova certa, risulta acclarato che il tesserato, non
essendo d’accordo per una decisione arbitrale, ha proferito nei confronti
dell’arbitro la seguente frase: “vaff… ”.
Orbene, se si considera che tale frase ha un chiaro contenuto offensivo
ed insultante, non vi è chi non veda che la sanzione irrogata dal Giudice
Sportivo risulta equa e proporzionata al disvalore del fatto, che deve essere
qualificato come antisportivo ed illecito.
La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e,
conseguentemente, confermata, non potendo essere accolta nemmeno la
richiesta subordinata, e cioè la commutazione di una giornata di squalifica in
sanzione pecuniaria.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Marco Bigianti (F.C. Pro Vasto S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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