LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.361/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GAETANO AUTERI (C.U. N.346/C DEL 23/5/2006 GARA GALLIPOLI-VENEZIA DEL 21 MAGGIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.361/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GAETANO AUTERI (C.U. N.346/C DEL 23/5/2006 GARA GALLIPOLI-VENEZIA DEL 21 MAGGIO 2006). Il 23 maggio 2006 (C.U. n. 346/C) il Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C comminava ad Auteri Gaetano, allenatore della società Gallipoli Calcio S.r.l., la sanzione della squalifica per due gare effettive per avere tenuto un comportamento offensivo nei confronti di un assistente arbitrale al termine della gara Gallipoli – Venezia. Avverso tale decisione ricorre il Gallipoli Calcio assumendo la tenuità del fatto commesso dall’Auteri e chiedendo la commutazione della squalifica in ammonizione. All’udienza odierna, la società ricorrente insisteva nel reclamo. Il ricorso è infondato. Osserva il Collegio che dai rapporti dell’assistente arbitro Riefolo Domenico e del collaboratore Ufficio Indagini Mormando Paolo risulta con certezza che l’allenatore del Gallipoli al termine della gara Gallipoli – Venezia conclusasi con risultato di parità (e con una rete annullata al Gallipoli a seguito di segnalazione dell’assistente arbitrale: vedi reclamo Gallipoli) ebbe ad apostrofare l’assistente arbitrale con le frasi “sei scarso” “sei scandaloso”. Le parole rivolte all’assistente arbitrale hanno una loro indubbia valenza offensiva che travalicano di sicuro i limiti di una critica anche serrata ed aspra che è sempre consentita a patto che le espressioni usate non siano, come nella specie, di per sé idonee a ledere l’onore, il prestigio e la reputazione degli ufficiali di gara. La sanzione inflitta dal giudice sportivo appare equa e adeguata al caso di specie e il reclamo va per lo tanto respinto con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Gallipoli Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it