LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.363/C del 31/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO DECISIONE GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.357/C DEL 29/5/2006 GARA PISA-MASSESE PLAY-OUT DEL 28 MAGGIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.363/C del 31/05/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO DECISIONE
GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.357/C DEL 29/5/2006 GARA PISA-MASSESE
PLAY-OUT DEL 28 MAGGIO 2006).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
Massese la quale sostenendo che , in conseguenza dei fatti esaminati nel
provvedimento impugnato , lo svolgimento della gara Pisa - Massese del 28
maggio 2006 sia stato alterato in modo evidente e determinante , richiede
l'irrogazione a carico della società Pisa della sanzione della perdita della gara
ovvero in subordine la ripetizione della gara stessa in campo neutro.
La reclamente procede ad una ricostruzione dei fatti non difforme da quella
accreditata dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato , ma contesta
l'nterpretazione degli stessi da parte del medesimo Giudice Sportivo, il quale
sostiene che gli atti di intemperanza dei tifosi pisani ( ripetuto lancio di vari
oggetti sul rettangolo di gioco che hanno costretto l'arbitro a sospendere la
gara al 42° e al 45° minuto del secondo tempo ) non abbiano influito sul piano
psico-fisico dei calciatori della Massese in maniera tale da impedire o
compromettere il loro impegno atletico ed agonistico.
Essendo la sussistenza di tale ultima circostanza l'elemento fondamentale per
l'applicazione delle sanzioni richieste dalla reclamante (a norma dell'art.12
C.G.S.) , la stessa richiede a questa Commissione una diversa valutazione
dei fatti sulla base delle seguenti considerazioni :
- l'intenzione dei tifosi del Pisa era chiaramente quella di impedire il regolare
svolgimento e la conclusione di una gara che stava decretando la
retrocessione della propria squadra;
- la reiterata sospensione della gara ha evidenziato la preoccupazione del
direttore di gara per gli atti di intemperanza , tanto che lo stesso avrebbe
manifestato l'intenzione di una definitiva sospensione in caso di ulteriore
lancio di fumogeni ;
- i restanti minuti sono stati giocati su un campo solo parzialmente disponibile
al gioco per il continuo ingresso sullo stesso di vigili del fuoco che
provvedevano al recupero dei fumogeni lanciati dagli spalti.
Anche la società PISA avvalendosi , quale controparte , della facoltà prevista
dall'art.29 n.7 del C.G.S. ha presentato proprie controdeduzioni , nelle quali
dopo aver ribadito che gli atti ufficiali evidenziano un regolare svolgimento
della gara e la sua normale conclusione dopo le sospensioni, cita una serie di
precedenti decisioni di organi di Giustizia Sportiva che applicano le sanzioni
richieste dalla ricorrente a situazioni ben più gravi di quelle in esame.
Allo scopo di meglio definire la portata dei fatti oggetto di valutazione , la
Commissione ha ritenuto opportuno richiedere al direttore di gara un
supplemento di referto . In tale sede l'arbitro, in risposta a specifico quesito ,
ha precisato che la gara è stata regolarmente portata a termine in condizioni
di assoluta normalità, ed a suo giudizio i calciatori della Massese "non hanno
subito in alcun modo e neppure minimamente nessun tipo di condizionamento
nè fisico nè psicologico".
All'odierna riunione la società ricorrente è rappresentata dal Vice Presidente
ed assistita dall'Avv. Bordonaro, che ribaditi i motivi del ricorso ha insistito
nella richiesta ivi contenuta.
Al dibattimento viene anche ammessa ad assistere , verificata la non
opposizione della ricorrente, la società Pisa quale controparte , rappresentata
dall'Avv. Grassani il quale richiede di poter intervenire al dibattimento ; la
Commissione allo scopo di verificare la fondatezza dell'istanza ha sospeso la
riunione per assumere decisioni in merito.
Dopo attenta valutazione delle norme contenute nell'art.29 C.G.S. e nel C.U.
157/a 2006, la Commissione dispone di non consentire interventi da parte
della società Pisa per le motivazioni contenute in separato provvedimento.
Dopo approfondita disamina delle memorie di parte e degli atti ufficiali come
innanzi integrati la Commissione ritiene il reclamo non meritevole di
accoglimento.
Constatata l'assoluta convergenza di tutti gli atti ufficiali sulla ricostruzione dei
fatti , la Commissione è stata chiamata a valutare se e in che misura gli stessi
abbiano potuto menomare il potenziale psico-fisico dei calciatori della
Massese nella parte finale della gara : tale valutazione è però logicamente ed
istituzionalmente demandata al direttore di gara anche per la sua posizione di
osservatore privilegiato e tempestivo ; solo in presenza di indicazioni vaghe e
non concordanti con quanto emerge da concorrenti rapporti, gli organi di
Giustizia Sportiva possono procedere a eventuali determinazioni con funzione
integrativa ma mai alternativa.
Nella fattispecie in esame la valutazione del direttore di gara emerge in
maniera chiara, univoca e convincente già nel primo rapporto ed è stata
ulteriormente confermata in modo inequivocabile anche nel supplemento.
Pertanto la delibera del Giudice Sportivo impugnata dalla ricorrente si
dimostra del tutto condivisibile ed assolutamente immune da qualsiasi
censura.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Massese 1919 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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