LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.386/C del 21/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 30.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA (C.U. N.357/C DEL 29/5/2006 GARA PISA-MASSESE PLAY-OUT DEL 28 MAGGIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.386/C del 21/06/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA
30.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA (C.U. N.357/C DEL 29/5/2006
GARA PISA-MASSESE PLAY-OUT DEL 28 MAGGIO 2006).
La società Pisa Calcio S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo, in riferimento alla gara contro la Massese del 28/5/2006, ha irrogato
la sanzione dell’ammenda di 30.000,00 euro con lettera di diffida per: 1) inizio
della gara con 5 minuti di ritardo; 2) lancio da parte dei suoi tifosi di numerosi
bengala abusivamente introdotti, unitamente a petardi che venivano fatti
esplodere nel recinto di gioco; 3) esposizione di uno striscione offensivo verso
una personalità politica; 4) lancio reiterato di seggiolini divelti sul terreno di
gioco, con conseguente sospensione della gara.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in considerazione della costante giurisprudenza sul
punto e “della condotta tenuta dai tesserati della società e dal suo pubblico
durante l’intera gara”. Si sostiene, in particolare, che il lancio di oggetti in
campo non sarebbe stato finalizzato ad arrecare pregiudizio alla salute dei
tesserati o giocatori avversari, “bensì teso ad una contestazione nei confronti
della squadra e della società locale, che in quel momento risultava retrocessa
in Serie C/2”. Eccepisce inoltre la reclamante il carattere episodico di tale
condotta e l’inidoneità dell’atto a produrre danni.
Sostiene inoltre che il lancio di oggetti sarebbe provenuto da un solo settore
dello stadio, mentre il “resto dello stadio si dissociava da tale condotta”.
Chiede pertanto la riduzione dell’ammenda a 5.000,00 euro con revoca della
lettera di diffida.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutato che la
relazione dell’arbitro, costituente peraltro prova certa, riporta testualmente:
“La gara è iniziata con 5 minuti di ritardo per ritardata presentazione degli
elenchi dei calciatori da parte della società Pisa. Al 42’ ho sospeso la gara per
1’ a causa del lancio di n. 4 sediolini che cadevano sul campo per
destinazione e di n. 4 fumogeni che cadevano sul terreno di gioco, tutti lanciati
dai tifosi del Pisa. Al 45’ ho sospeso la gara per 3’ a causa del lancio di n. 10
sediolini, di n. 3 petardi, di n. 3 fumogeni, tutti lanciati dai tifosi del Pisa e tutti
che cadevano sul terreno di gioco per destinazione”; che la relazione
dell’assistente arbitro riporta a sua volta testualmente: “Al 6’ del 2° tempo i
tifosi del Pisa esponevano uno striscione con su scritto: “Pisanu: pene severe
ci fai scontare, ma te sei il primo criminale”; che la relazione del commissario
di campo riporta testualmente: “Soc. Pisa: Durante la gara esplosi n. 8 botti
(petardi) ed accesi 28 bengala di cui 7 lanciati in campo e poi ancora lancio
sul terreno di gioco di n. 14 seggiolini (divelti dalla gradinata), senza colpire
nessuno”, tutto quanto sopra premesso, ritiene che nel caso in esame la
sanzione irrogata sia corretta e congrua in relazione alle violazioni poste in
essere, atteso che nella specie si è trattato di reiterazione di gravi
comportamenti - (lancio di petardi in campo e di seggiolini divelti) -
assolutamente non giustificabili con un evento sportivo, seppur
particolarmente sentito quale può essere un derby regionale, come nella
specie.
La circostanza poi che da tali lanci non sia scaturito danno alcuno a
persone è assolutamente inconferente, attesa la potenzialità dannosa sia del
lancio dei petardi, che di quello dei seggiolini, peraltro divelti dagli spalti, con
conseguente danneggiamento dello stadio (e quindi con comportamento
valutabile anche penalmente nei confronti dei diretti responsabili dell’atto).
Se a quanto sopra si aggiunge la circostanza che la gara, proprio per i
reiterati lanci è stata sospesa due volte, se ne ricava l’illegittimità del
comportamento posto in essere dalla tifoseria del Pisa Calcio, che deve
essere, di conseguenza, necessariamente condannato per responsabilità
oggettiva.
Si consideri altresì che lo striscione esposto ha un indubbio contenuto
offensivo, che travalica il limite del normale “sfottò” sportivo e che, come tale,
non è tollerabile sui campi di gioco.
Va infine osservato che la reiterazione dei lanci, addirittura sul terreno
di gioco, il ritardo di inizio della gara per colpa della reclamante e
l’esposizione dello striscione offensivo, non consentono minimamente la
riduzione della sanzione inflitta, che appare assolutamente equa in ragione
delle gravi e ripetute violazioni poste in essere, anche perché non risulta in atti
che parte del pubblico si sia dissociata dai comportamenti di cui sopra.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Pisa Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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