LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.386/C del 21/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE EMILIANO CAMPANA (BENEVENTO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.358/C DEL 29/5/2006 GARA SANSOVINO-BENEVENTO PLAY-OFF DEL 28 MAGGIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.386/C del 21/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE EMILIANO CAMPANA (BENEVENTO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.358/C DEL 29/5/2006 GARA SANSOVINO-BENEVENTO PLAY-OFF DEL 28 MAGGIO 2006). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo il calciatore Emiliano Campana (Benevento Calcio S.r.l.) sostenendo di non avere commesso i fatti a lui addebitatI, ma di essere intervenuto nella colluttazione di fine gara esclusivamente allo scopo di proteggere un tifoso del Benevento che vedeva colpito dall’intervento della Polizia. Tale sua iniziativa ha avuto come conseguenza il suo coinvolgimento nell’azione repressiva della Polizia che gli procurava alcune tumefazioni alla spalla, causate dai colpi di manganello, come dimostrato da certificazione medica agli atti. All’odierna riunione è intervenuto personalmente il calciatore il quale dopo aver ribadito i motivi del ricorso ha depositato agli atti un disco DVD riproducente le fasi immediatamente successive al termine della gara fino al suo ingresso negli spogliatoi, sostenendo che tali immagini comproverebbero la sua totale estraneità ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare, verificata la sussistenza delle circostanze previste dall’art.31 comma a3) del C.G.S. e la garanzia tecnica del mezzo di prova, ammette la visione del DVD al procedimento. Presa visione del filmato della gara la Commissione Disciplinare rileva che lo stesso non offre alcun elemento che possa contraddire quanto riportato con precisione e dettagliata chiarezza nel rapporto del quarto uomo, che non ammette dubbi circa la dinamica dei fatti, la loro attribuzione ai calciatori esattamente identificati e la loro conseguente responsabilità. Pertanto la Commissione Disciplinare non ritiene meritevole di accoglimento il reclamo giudicando il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo equo e proporzionato alla gravità del fatto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Emiliano Campana (Benevento Calcio S.r.l.). La tassa va addebitata.
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