LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.390/C del 28/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA OTTO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO FRANCINI (C.U. N.376/C DEL 12/6/2006 GARA PLAY-OFF SASSUOLO-SANSOVINO DELL’11 GIUGNO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.390/C del 28/06/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA OTTO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO FRANCINI (C.U. N.376/C DEL 12/6/2006 GARA PLAY-OFF SASSUOLO-SANSOVINO DELL’11 GIUGNO 2006). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società A.C. Sansovino S.r.l. la quale, ammettendo i fatti e la loro assoluta censurabilità, richiede la riduzione della sanzione in considerazione del clima particolarmente teso nel quale i fatti si sono svolti ed il sincero pentimento del calciatore Marco Francini. All’odierna riunione è presente il calciatore accompagnato da un dirigente della società reclamante, i quali ribadendo i motivi del ricorso hanno reiterato la richiesta di una riduzione della sanzione. Ritiene la Commissione che i motivi della ricorrente non meritino apprezzamento in quanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare del tutto adeguata alla gravità dei fatti addebitati. Il comportamento del calciatore Marco Francini che ha di fatto colpito con violenza il direttore di gara a fine partita, lo ha ripetutamente insultato nonché tentato di reiterare i predetti comportamenti, merita una severa sanzione non potendo le circostanze addotte a parziale discolpa essere considerate idonee ad un’attenuazione della censura. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Sansovino S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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