LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.116/TB del 16/05/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE D. BERETTI SOCIETA’ A.S.D. PISONIANO (GIRONE “F”)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.116/TB del 16/05/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE D. BERETTI
SOCIETA’ A.S.D. PISONIANO (GIRONE “F”)
- Il Giudice Sportivo,
- pronunciando su istanza 4.5.2006 dalla società A.S.D. Pisoniano, società ammessa a
partecipare al Campionato Nazionale “D.Berretti”;
- preso atto che essa si duole della pretesa violazione dell’art. 6 C.G.S. in relazione alla
circostanza che la gara Sassari Torres - Lazio per il giorno 11.3.2006 non veniva
disputata e viceversa si effettuava in data 29.4.2006, in tempo – cioè successivo a
quello che avrebbe dovuto individuarsi a seguito di Comunicato Ufficiale n.1/TB del
9.9.2005;
- preso atto, altresì, che la richiedente sollecita la verifica della corretta osservanza
della surrichiamata norma, essendovi violato il termine ordinario di effettuazione della
gara in assenza di esigenze di carattere sportivo ed essendone derivato alla Società
Pisoniana asseriti svantaggi di classifica rispetto ad altra società;
- ritenuto che al Giudice Sportivo non è attribuito il potere di intervenire (se non a limitati
fini di correzione di errori materiali o casi assimilabili) in ordine alle determinazioni
oggetto di Comunicati Ufficiali di Lega e rimarcato che – comunque – l’inosservanza
del termine di recupero di una gara non costituisce fatto cui sia riconnessa una
qualche sanzione di natura processuale, né la materia può ritenersi riconducibile ai
fatti preveduti e disciplinati dall’invocato art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva.
d i c h i a r a
La inammissibilità dell’istanza.
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