LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.298/C del 18/04/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DEL 13 E 15 APRILE 2006 GARA NAPOLI SOCCER – PERUGIA (Girone “B”)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.298/C del 18/04/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARE DEL 13 E 15 APRILE 2006
GARA NAPOLI SOCCER – PERUGIA (Girone “B”)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
- emerge in maniera chiara e perfettamente uniforme da tutti gli atti ufficiali di gara
costituenti per disposizione codicistica fonte privilegiata di prova per le valutazioni del
Giudice Sportivo quanto segue:
- prima e durante la gara sostenitori della società locale che avevano illecitamente
introdotto,in violazione dell’art. 62 comma 2 bis delle N.O.I.F., materiale pirotecnico,
davano luogo ad insistite esplosioni di innumerevoli petardi costituenti ordigni
oggettivamente pericolosi per le incolumità individuali;
- nelle medesime circostanze si accendevano numerosi bengala; i lanci e le esplosioni
sopra descritti provocavano tra l’altro la caduta di alcuni spettatori che risulta abbiano
riportato delle contusioni;
- nel corso del secondo tempo si cominciava a dar luogo alla esposizione di striscioni, il
primo dei quali contenente espressione di protesta e chiara allusione a prospettabili
azioni di violenza; successivamente apparivano altri numerosi striscioni (contati in
circa ventotto esemplari) contenenti una frase gravemente offensiva rivolta alla
Presidenza Federale; contemporaneamente era altresì esposta una grande
gigantografia rappresentativa dell’immagine del Presidente Federale e recante la
medesima espressione ingiuriosa degli altri striscioni di cui si è detto.
- A questo punto il direttore di gara, sentiti gli altri addetti Federali e di Lega, stante la
plateale violazione di quanto disposto altresì nel suddetto articolo 62 comma 2 bis
delle N.O.I.F. ordinava la sospensione della gara con l’intento di ottenere la dovuta e
tempestiva rimozione delle scritte e dei simboli così massicciamente e palesemente
offensivi;
- Va tuttavia rimarcato che gli intendimenti perseguiti non sortivano alcun effetto poichè
la situazione descritta continuava a persistere. Risulta accertato che in presenza di
tale delicata ed irrisolvibile situazione ed al fine di non creare turbamenti all’ordine
pubblico il responsabile di questo all’uopo interpellato, esprimeva l’opinione che
l’incontro potesse essere comunque ripreso e concluso; gli striscioni offensivi
sarebbero dunque così rimasti visibili fino al termine della gara.
- Quella descritta essendo stata la situazione venutasi a creare per effetto di iniziative
attribuibili ai sostenitori della società campana, deve ritenersi che essa debba essere
valutata da questo Giudice Sportivo alla luce del principio di responsabilità oggettiva
che governa i criteri – guida imposti al Giudice dal Codice di Giustizia Sportiva.
- In conseguenza di ciò va fatto carico alla società Napoli Soccer della violazione delle
disposizioni già sopra richiamate, dovendosi nel contempo tener conto – ai fini della
concreta determinazione della sanzione – della diffida già inflitta anche per casi simili
alla suddetta Società con Com. Uff.n. 53/C del 27.9.2005. Va del pari fatta dovuta e
puntuale applicazione del disposto di cui all’art. 16 del C.G.S. in punto di recidiva,
contando la società Napoli Soccer ben ventotto precedenti, numerosi dei quali – va
doverosamente ripetuto – riconducibili a condotte del tutto assimilabili a quelle di che
si tratta in questa sede.
- Tanto premesso ritiene questo Giudice del tutto congruo e proporzionato ai fatti
descritti ed alla recidiva che li riguarda di infliggere ai sensi dell’art. 13 C.G.S., la
sanzione a carico della Società Napoli Soccer dell’obbligo di disputare una gara a
porte chiuse nonchè, stante la oggettiva gravità dei fatti descritti quella ulteriore di €
20.000,00 di ammenda.
- Tutto ciò considerato
d e l i b e r a
a) di infliggere alla Società Napoli Soccer la sanzione consistente nell’obbligo di
disputare una gara effettiva a porte chiuse, nonchè quella di € 20.000,00 di ammenda.
b) di rimettere gli atti alla Lega Professionisti Serie C per gli adempimenti di competenza.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.298/C del 18/04/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DEL 13 E 15 APRILE 2006 GARA NAPOLI SOCCER – PERUGIA (Girone “B”)"