LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.272/C del 30/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI MASSIMO MANCA, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. -.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.272/C del 30/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DI MASSIMO MANCA, CALCIATORE DELLA
SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. -.
A seguito di deferimento effettuato dalla Presidenza della Lega
Professionisti Serie C è stato contestato al calciatore Massimo Manca,
attualmente tesserato per la società Teramo Calcio S.p.a., la violazione
dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 27 dello Statuto Federale, per
aver adito la Giustizia Ordinaria senza la preventiva autorizzazione del
Consiglio Federale.
Nell’interesse del deferito è stata prodotta memoria difensiva, illustrata
poi a voce nel corso della riunione del 25 novembre 2005 (all’esito della quale
veniva disposto rinvio per approfondimenti) e in quella del 24 marzo 2006, a
conclusione della quale la Commissione, ritenuta infondata una eccezione
d’improcedibilità prospettata dall’avv. Malagnini, ha deliberato di prosciogliere
il calciatore per i motivi che di seguito si espongono.
Quanto alla questione di procedura, il difensore ritiene che il ricorso sia
inammissibile ed improcedibile, perché il quarto comma dell’art. 29 C.G.S.
stabilisce che sono legittimati a proporre ricorso d'ufficio: a), «il Presidente
Federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e..... »; b) «la
Procura Federale … »; pertanto, l'Organo Federale legittimato a proporre il
reclamo è il Presidente Federale e non il Presidente della Lega, come è
accaduto nella fattispecie in esame.
Al riguardo la Commissione osserva che nella specie non si tratta della
competenza a presentare reclami e ricorsi, regolamentata dall’invocato art. 29
del Codice di Giustizia Sportiva, bensì di quella relativa ai deferimenti,
disciplinata dall’art. 25 stesso Codice, che al quarto comma così recita: «Le
Commissioni Disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da
Organi Federali. Gli Organi Federali, compresi gli Organi di cui alla parte III
del presente Codice, deferiscono alle Commissioni Disciplinari le società, i
dirigenti, i soci di associazione, i tesserati e chiunque risulti responsabile di
infrazioni alle norme regolamentari. Analogo obbligo vige per gli Organi
direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni».
Quindi, anche la Presidenza della Lega di Serie C è competente a
deferire alle Commissioni Disciplinari i soggetti ritenuti responsabili di
infrazioni alle norme regolamentari.
Nel merito, la vicenda viene così ricostruita nella memoria difensiva.
Il 31 agosto 2004, il calciatore Manca Massimo stipulò un contratto di
prestazioni sportive con la F.C. Vittoria S.r.l, depositato presso la Lega
Professionisti Serie C; con la stessa società fu concordata la conclusione di
un ulteriore contratto avente ad oggetto la cessione dei diritti d'immagine dello
stesso calciatore.
A seguito della consensuale risoluzione del rapporto intrattenuto, le
parti realizzarono una scrittura privata con la quale la società concordava con
il Manca il pagamento della somma di 26.842,00 euro, relativa al credito
maturato dal Manca per l'effettivo periodo di sfruttamento dell'immagine,
attesa la risoluzione del tesseramento con la F.C. Vittoria S.r.l., che ebbe
come conseguenza la prematura interruzione del rapporto contrattuale ad
essa relativo.
Nonostante l'assunzione dell'obbligo di pagamento, la società ha
corrisposto al Manca solo una minima parte dell'intero importo concordato,
rimanendo debitrice della ulteriore somma di 21.842,00 euro, documentata da
due titoli di credito rimasti insoluti. Al fine di soddisfare le proprie pretese
creditorie, il Manca ritenne di adire gli Organi di Giustizia Ordinaria per
l'ottenimento di una ingiunzione di pagamento in danno della suddetta
società.
In diritto, il difensore osserva che il contratto di sponsorizzazione,
qualificato come atipico ai sensi dell'art. 1322 comma 2 c.c., riguarda attività
ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della
prestazione sportiva; e che nell’ordinamento federale non esiste una
collocazione giuridica del contratto di immagine, che, essendo l'espressione di
un rapporto di natura patrimoniale di carattere integrativo rispetto al contratto
economico intercorrente tra le parti, è sottratto alla legislazione e dunque
all'Autorità sportiva stessa.
Nella fattispecie, il Manca non si occupò dell'inoltro dell'istanza di cui
all'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, sul rilievo che trattavasi di ricorso
all'Autorità Giudiziaria Ordinaria avente ad oggetto un'azione diretta alla tutela
di un proprio credito, derivante dal menzionato contratto di utilizzo
dell'immagine.
Rileva ancora il difensore che il calciatore non provvide alla notifica
della sua iniziativa, ai sensi dell'art. 94 N.O.I.F., perché la fattispecie non
integra le ipotesi del richiamato art. 94, posto che non si discute di
corresponsione di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel
contratto depositato in Lega, ma si verte in una ipotesi di compensi relativi ad
un lecito contratto di sponsorizzazione.
Infine, viene richiamata, con considerazioni varie, la legge 17 ottobre
2003 n. 280, con particolare riferimento all’art. 3, a proposito del quale
osserva la Commissione che in base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti
proprio dall'art. 3, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ma
sempre previo il rispetto delle clausole compromissorie, le controversie
concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti aderenti
alle singole Federazioni (cfr. Cass., Sez. un., 23 marzo 2004 n. 5775, Giust.
civ. Mass. 2004, f. 3).
Tutto ciò premesso, va evidenziato che il contratto di sfruttamento
dell’immagine viene documentato, così come vengono documentate tutte le
altre circostanze di fatto esposte a difesa, così che nella specie non vi sono
elementi concreti per porre in dubbio la verità storica della stipulazione del
contratto di sponsorizzazione.
Se così è, ne discende che, estraneo all’ordinamento sportivo, il
contratto in questione può essere fatto valere solo innanzi al Giudice
Ordinario, senza competenza alcuna per gli Organi della Giustizia domestica,
e senza possibilità di contrasti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo
federale. Pertanto, anche per principio generale, non occorre richiedere
apposita autorizzazione per chiedere all’A.G.O. la tutela dei diritti scaturenti
dal contratto in questione.
In conclusione, visti gli art. 27 dello Statuto, 94 N.O.I.F. e 11-bis
C.G.S., non sussiste violazione del vincolo di giustizia.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il calciatore Massimo Manca (Teramo Calcio S.p.a.)
dall’addebito contestatogli.
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