LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.312/C del 03/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.312/C del 03/05/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.R.L.-. Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C è stata contestata alla società Fermana Calcio S.r.l. la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per non avere, il legale rappresentante, specificato le modalità per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale e quindi non aver delegato la Lega professionisti Serie C come indicato nel Comunicato Ufficiale n. 215 del 22 marzo 2005. Alla riunione del 7 aprile 2006 è stato disposto rinvio e, sulla base di una missiva di parte sono stati chiesti chiarimenti alla segreteria di Lega. All’odierna riunione non è comparso il legale rappresentante della Fermana, sig. Giacomo Battaglioni, che con memoria scritta ha chiesto il proscioglimento della società per i seguenti, testuali motivi: 1) iI documento oggetto di contestazione è stato consegnato alla Lega al momento dell'iscrizione al Campionato 2005/2006; 2) su richiesta della stessa Lega, successivamente sono state inviate copie a mezzo telefax dello stesso documento, l’ultimo dei quali il 6 aprile 2006; 3) La Fermana Calcio S.r.l. non ha mai contestato l'assunto della allegata dichiarazione del 30/6/2005; 4) nel corso della stagione agonistica 2005/2006 la Fermana Calcio ha regolarmente pagato i lodi arbitrali a mezzo addebito in conto utilizzando l'attivo del conto campionato. La dichiarazione di cui al punto 3 della memoria, datata 30/6/2005, è la seguente: «Il sottoscritto rappresentante legale della società Fermana Calcio S.r.l. con la presente dichiarazione si impegna a procedere, entro il termine di 20 giorni dalle pubblicazioni nei Comunicati Ufficiali delle delibere del Collegio Arbitrale, al versamento a favore dei propri tesserati beneficiari delle decisioni, di quanto questa società fosse condannata a corrispondere, provvedendo altresì ad adempiere puntualmente, nei termini, ai correlativi obblighi di legge, dandoVene comunicazione scritta, anche a mezzo fax, entro il suddetto termine di 20 giorni dalla pubblicazione; in difetto di pagamento si obbliga, quantomeno, a comunicarVi, sempre entro il richiamato termine, l'importo delle ritenute di legge (ritenuta d'acconto, contributo previdenziali, etc.) sulle somme liquidate nei lodi arbitrali, fermo restando che l'obbligo dei relativi versamenti è a nostro esclusivo carico. Qualora questa società non dovesse trasmetterVi, entro il termine di cui sopra, comunicazione con allegata idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di quanto deliberato dal Collegio Arbitrale, con la presente Vi autorizziamo e Vi deleghiamo irrevocabilmente, fin d'ora, ad effettuare il pagamento degli importi liquidati nei lodi al netto delle ritenute di legge, ove da noi quantificate, ovvero al lordo, in caso di omesso invio da parte nostra dei relativi conteggi nel termine sopra indicato. A tal fine verrà da Voi utilizzato in primo luogo l'eventuale saldo attivo del conto campionato o del conto trasferimenti, ovvero ancora, per l'ipotesi in cui detti conti presentassero un saldo negativo o fossero insufficienti, l'importo rinveniente dalle garanzie bancarie già in Vostre mani. In ogni caso, con specifico riferimento al versamento delle ritenute dì legge, nel precisare che lo stesso è di esclusiva pertinenza della scrivente società, quale sostituto d'imposta e/o obbligata diretta, Vi esoneriamo espressamente, per quel che occorrer possa, da ogni responsabilità, sia diretta che indiretta per l’omessa e/o insufficiente e/o per l'errata quantificazione dello stesso. In fede. Il legale rappresentante». Proprio con riferimento a detta dichiarazione, pervenuta già per la prima riunione, sono state chieste informazioni alla Segreteria della Lega, che con missiva del 27 aprile ha comunicato che «la dichiarazione in oggetto non risulta pervenuta a questa Lega», precisando, inotre, che «in data 07/04/2006 è pervenuta via fax copia della citata dichiarazione, indirizzata a codesta Commissione Disciplinare, trasmessa al competente Ufficio; in data odierna risulta pervenuta - a mezzo fax - l'ulteriore documentazione che si allega». In conclusione, la dichiarazione in oggetto non è pervenuta in Lega a tempo debito, e pertanto risulta fondato il deferimento effettuato con nota del 24 febbraio 2006. Si ritiene sanzione adeguata, per una violazione più formale che sostanziale, l’ammenda di 250 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare la società Fermana Calcio S.r.l. con l’ammenda di 250,00 euro.
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